Recenti sviluppi in merito al Fondo Patrimoniale e alle azioni dei creditori

News | pubblicato il 26-05-2019
a cura di Studio Gargani

Il fondo patrimoniale è l’istituto giuridico che consente ad uno o entrambi i coniugi (o anche ad un terzo) di destinare determinati beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia secondo quanto previsto dall’art.167 Cod.Civ., determinando una effettiva separazione patrimoniale di tali beni rispetto agli altri nella disponibilità della famiglia.

Attraverso tale vincolo, infatti, vengono precluse le azioni esecutive da parte dei creditori su tali beni e sui frutti da essi derivanti, in tutti i casi in cui gli stessi fossero a conoscenza che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art.170 Cod.Civ.).

Pertanto solo nel caso in cui il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia, il creditore potrà aggredire anche i beni vincolati nel fondo patrimoniale, altrimenti gli stessi saranno inespropriabili (a meno che il creditore dimostri di non essere consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia).

Negli ultimi tempi la giurisprudenza si è indirizzata a favorire gli interessi dei creditori rispetto a quello familiare, allargando i confini dei debiti che potenzialmente possono essere considerati come contratti per l’interesse della famiglia (e di conseguenza che consentirebbero le azioni esecutive sui beni del fondo stesso da parte dei creditori).

Si è arrivati, infatti, a ricomprendervi anche quelli contratti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale in quanto volta a generare reddito da destinare alla famiglia, quasi a voler escludere l’esistenza di debiti estranei ai bisogni della stessa.

E sempre in base a tale orientamento anche le obbligazioni assunte per lo sviluppo della famiglia o per aumentarne le capacità lavorative vengono fatte rientrare tra quelle destinate a far fronte ai bisogni della famiglia, escludendo solo quelle contratte per intenti speculativi o per esigenze voluttuarie (si veda Sent. Cassazione n.21800/2016).

Altro aspetto da non sottovalutare nell’indirizzo giurisprudenziale che si va sempre più consolidando è che, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale viene considerato come un atto a titolo gratuito, non essendoci una contropartita a favore dei disponesti; pertanto, i creditori potranno ricorrere all’azione revocatoria più facilmente, dimostrando solamente il pregiudizio da loro subito e la consapevolezza del debitore di porre in essere un atto che leda le loro ragioni, senza dover comprovare che anche la controparte ne fosse a conoscenza, come previsto nel caso di atti a titolo oneroso (tra le altre, si veda la Sent.Cass. n.9728/2019).

Sempre sul tema, poi, la Sentenza della Corte di Cassazione depositata il 10 maggio 2019 n.12545 ha ribadito che qualora il fondo patrimoniale non sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio, lo stesso non preclude le azioni dei creditori sui beni che ne fanno parte. Viene in sostanza confermato che l’opponibilità ai creditori del fondo patrimoniale si ha solo con l’annotazione dello stesso a margine dell’atto di matrimonio, con l’indicazione della data del contratto, le generalità dei contraenti e del notaio rogante.

La sola trascrizione del vincolo nei registri della conservatoria dei beni immobili ha soltanto valore di pubblicità notizia, che non sana l’omessa annotazione, così come sancito anche dalla Sentenza della Cassazione a Sezione Unite n.21658 del 13 ottobre 2009 (anche qualora i terzi siano venuti a conoscenza del fondo patrimoniale in altro modo).

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤