Con la risposta all’interpello n.185 dell’11 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha sciolto il dubbio dell’interpellante in merito alla possibilità di applicare la partecipation exemption (cosiddetta PEX) alla plusvalenza realizzata a seguito di operazioni straordinarie che terminavano con la cessione del 70{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle partecipazioni possedute in una società neocostituita a favore di nuovi soci.
Il quesito era stato posto da parte di una società in nome collettivo i cui soci avevano ricevuto una proposta di investimento da parte di nuovi potenziali soci interessati all’attività dell’impresa, purché, però, fosse svolta in forma di società di capitali. Inoltre gli stessi non volevano acquisire anche l’immobile strumentale posseduto dalla snc.
Pertanto, per poter procedere si prefiguravano le seguenti operazioni straordinarie:
- trasformazione omogenea progressiva della snc in una srl in regime di neutralità fiscale ai sensi dell’art.170 TUIR;
- conferimento del ramo d’azienda commerciale in una srl neocostituita in regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR;
- cessione da parte della srl a favore dei nuovi soci del 70{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle quote di partecipazione detenute nella srl neocostituita (beneficiando della partecipation exemption, qualora fossero ritenuti sussistenti tutti i requisiti “oggettivi” e soprattutto quelli “soggettivi” previsti dall’art.87 TUIR).
Al fine di godere dell’esenzione del 95{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle partecipazioni, l’art.87 TUIR richiede che vengano rispettati i seguenti requisiti:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione ;
- classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato non a regime fiscale privilegiato;
- esercizio di un’effettiva impresa commerciale ai sensi dell’art.55 TUIR da parte della società partecipata.
Il dubbio dell’istante riguardava il fatto che la PEX ex art.87 TUIR poteva applicarsi dalla data di efficacia della trasformazione (regime IRES), mentre prima sarebbe stato applicato il regime IRPEF previsto dall’art.58 TUIR.
L’Agenzia delle Entrate rifacendosi a precedenti suoi documenti di prassi ha evidenziato che per quanto riguarda il conferimento, l’art.87 TUIR va coordinato con l’art.176 c.4 TUIR, il quale prevede che le aziende acquisite a seguito di conferimento in neutralità d’imposta si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferente e le partecipazioni ricevute in cambio da parte del soggetto conferente si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, assumendo “un’anzianità” pari a quella dell’azienda conferita.
Ed inoltre, proprio per la neutralità fiscale del conferimento posto in essere, i requisiti soggettivi dell’ininterrotto possesso e dell’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie risultava verificato già alla data del conferimento, qualora il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi.
Ed anche l’operazione della trasformazione da snc a srl (o viceversa) non interrompe il periodo di possesso dei dodici mesi, il quale sarà computato dal soggetto trasformato tenendo conto anche del periodo maturato dal soggetto trasformando (si veda a tal proposito la risposta all’interpello n.70/2019).
Pertanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che per la plusvalenza realizzata con la cessione del 70{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle quote nella srl neocostituita, si può tener conto anche del periodo antecedente la trasformazione beneficiando così della PEX.
Nella stessa risposta, però, evidenzia che la trasformazione da snc in srl possa configurare una condotta abusiva ai sensi dell’art.10-bis della L.n.212/2000, in quanto operazione non necessaria rispetto all’obiettivo di cedere le quote della società neocostituita e diretta solo ad ottenere un indebito vantaggio fiscale (applicando la PEX ex art.87 TUIR al posto dell’art.58 TUIR).
Tale affermazione, però, non sembra condivisibile, sia perché lo stesso art.10-bis, c.4, L.n.212/2000 lascia libero il contribuente di scegliere tra i diversi regimi opzionali previsti dalla legge e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale e sia perchè non si può paragonare la plusvalenza realizzata da parte di un soggetto “trasparente” (tassata in capo ai soci), con la plusvalenza realizzata da un soggetto IRES, in quanto una volta applicata la PEX, i soci persone fisiche della srl subiranno la tassazione al momento della distribuzione del dividendo.
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