Il regime del “realizzo controllato” previsto dall’art. 177 del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni, costituisce una deroga a carattere agevolativo, rispetto al generale principio del valore normale ai sensi dell’art.9 del TUIR, per la determinazione della plusvalenza realizzata dal conferente, qualora lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.
L’articolo 177 del TUIR in oggetto, al comma 2, stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, sono valutate in base alla corrispondente quota del Patrimonio Netto formato dalla conferitaria (dando rilievo, pertanto, al valore iscritto nella contabilità della conferitaria), qualora quest’ultima acquisisca o incrementi il controllo per effetto del conferimento.
Nel caso, invece, la conferitaria non acquisisca o non incrementi il controllo per effetto del conferimento di partecipazioni, il comma 2-bis dell’articolo in esame, stabilisce che, il regime del realizzo controllato possa comunque essere applicato, se le partecipazioni conferite rappresentino complessivamente una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 20{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 25{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o altre partecipazioni e contestualmente, se tali partecipazioni sono conferite in società, già esistenti o di nuova costituzione, interamente possedute dal conferente.
L’Amministrazione Finanziaria, in precedenza, con il principio di diritto n.10 del luglio 2020 e con una risalente risoluzione del 2012, aveva ritenuto applicabile tale norma agevolativa nel solo caso in cui si fosse in presenza di un conferimento di partecipazioni in cui il valore normale fosse comunque superiore al valore fiscale delle stesse.
Con la recentissima Risoluzione n.56 del 16 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la fattispecie di un conferimento di partecipazioni detenute in parte in nuda proprietà ed in parte in piena proprietà, per un importo inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione conferita (c.d. “conferimento minusvalente”).
Innanzi tutto, riguardo al primo punto oggetto di analisi, l’Agenzia ha confermato la possibilità di applicare il regime di realizzo controllato anche in tal caso, quando l’insieme delle quote conferite, sia in piena proprietà che in nuda proprietà, raggiungano le soglie di qualificazione sopra ricordate, previste dall’art.177, c.2-bis del TUIR.
In riferimento, poi, all’ipotesi di un conferimento minusvalente, ovvero con il costo fiscale della partecipazione conferita che risulti maggiore rispetto all’incremento di Patrimonio Netto della società conferitaria, ha stabilito, con portata innovativa rispetto ai precedenti richiamati, che ciò non comporta per il conferente l’applicazione dell’art.9 del TUIR (valore normale) per la determinazione della plusvalenza realizzata, potendosi comunque applicare il regime di realizzo controllato ex art.177, c.2 e 2-bis del TUIR, in presenza dei presupposti di legge; con l’unica conseguenza, però, che la differenza negativa (minusvalenza) tra il minor valore della partecipazione ricevuta dal conferente, rispetto al valore fiscale della partecipazione conferita, sarà, per quest’ultimo, da considerarsi indeducibile.
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