Operazioni straordinarie: interpello in materia di “partecipation exemption”

News | pubblicato il 19-09-2022
a cura di Studio Gargani

L’art. 87 del DPR n.917/1986 (TUIR) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti per il 95{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, le plusvalenze realizzate ai sensi dell’art.86 del medesimo Testo Unico.

Relative alla cessione di azioni o partecipazioni in società ed enti (escluse le società semplici e quelle ad esse equiparate), nel rispetto di determinati requisiti: a) possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente la cessione; b) classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie delle partecipazioni nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati diversi da quelli a fiscalità privilegiata (o qualora sia invece residente in tali paesi è ammessa la dimostrazione che il soggetto partecipato non residente svolga un’effettiva attività economica con l’impiego di attrezzature, personale e locali e che dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in tali Stati a fiscalità privilegiata); d) esercizio da parte della società partecipata di un’effettiva impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR (ad eccezione e senza possibilità di prova contraria, delle società partecipate il cui patrimonio è costituito in prevalenza da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa o dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa stessa).

Con la recente risposta all’interpello n.354 del 28 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del caso di una società in liquidazione interessata da un progetto di valorizzazione immobiliare, in particolare rispetto al requisito della commercialità previsto dalla lett. d) dell’art. 87 del TUIR sopra richiamato, al fine di consentire al soggetto cedente la partecipazione societaria, di poter beneficiare della “partecipation exemption” per il 95{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle plusvalenze realizzate (o conseguentemente di subire l’indeducibilità delle eventuali minusvalenze conseguite).

L’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento, ha innanzi tutto ricordato che il requisito della commercialità della società partecipata, deve sussistere ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta antecedente il realizzo della plusvalenza (art.87, c.2 del TUIR) e che nello specifico caso delle società in liquidazione, tale requisito deve essere monitorato riferendosi al triennio che precede l’inizio della liquidazione e non quello che precede la cessazione della società partecipata, anche nel caso venga svolta, durante la liquidazione, un’effettiva attività finalizzata a conservare il patrimonio dell’impresa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già affermato nella precedente risposta all’interpello n.883/2021, ovvero che il requisito della commercialità può essere riscontrato anche in assenza di ricavi prodotti dall’impresa, qualora sia comunque esistente una struttura organizzativa adeguata all’avvio di un processo produttivo, specialmente in quei settori in cui necessariamente trascorrono diversi anni dal momento della costituzione della società fin quando si realizzano i primi ricavi.

Ciò in quanto tutte le attività necessarie ad avviare l’impresa, quali l’ottenimento di autorizzazioni o permessi, la progettazione e la realizzazione di impianti o la ricerca dei siti in cui localizzarli o la ricerca di finanziamenti, devono essere già considerate da subito come attività d’impresa e non semplicemente preparatorie all’avvio della stessa.

E nella fattispecie esaminata, proprio l’acquisizione delle aree sulle quali avviare il progetto di valorizzazione immobiliare, l’ottenimento dei finanziamenti necessari allo scopo ed i versamenti effettuati dai soci, così come la previsione di un piano industriale per il risanamento finanziario e la ristrutturazione dei debiti dell’impresa, nonché l’affidamento di incarichi professionali, sono state ritenute prove dell’esistenza del suddetto requisito della commercialità escludendo, quindi, l’inattività dell’impresa, indipendentemente dall’effettivo avvio del processo produttivo come stabilito nell’oggetto sociale.

In conclusione, per l’Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi inattive e prive della commercialità richiesta dall’art.87 del TUIR per fruire della “PEX”, solo quelle società che non effettuano alcuna attività e che non sono interessate da nessuna operazione da parte dei soci, inclusi i finanziamenti erogati per le esigenze della stessa.

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