Operazioni straordinarie: interpelli in materia di riporto delle perdite fiscali

News | pubblicato il 7-06-2022
a cura di Studio Gargani

Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è occupata del riporto delle perdite fiscali in seguito ad operazioni straordinarie.

Per quanto riguarda le fusioni fiscalmente neutrali, bisogna innanzi tutto ricordare che l’art.172, c.7, TUIR stabilisce delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali (ed anche delle eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art.96 Tuir e delle eccedenze ACE maturate dalle società che partecipano all’operazione straordinaria).

Tali limitazioni consistono nella verifica e conseguente superamento sia del cosiddetto test di vitalità delle società (ovvero che le stesse nel bilancio precedente a quello in cui viene deliberata la fusione presentino un ammontare di ricavi e di spese per lavoro dipendente non inferiore al 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della media dei rispettivi valori calcolati nei bilanci dei due anni precedenti), sia del test del Patrimonio Netto della società, come risulta dall’ultimo bilancio, senza considerare eventuali versamenti o conferimenti avvenuti nei 24 mesi precedenti.

Secondo la risposta all’interpello n.73 del 4 febbraio 2022, riguardante una serie di fusioni all’interno di un gruppo, con alcune società che non superavano il test dei ricavi o del Patrimonio Netto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio già esposto in un suo precedente intervento di prassi, vale a dire che il valore del limite patrimoniale è stabilito per avere un indicatore del grado della società partecipante all’operazione straordinaria, intesa come un’autonoma organizzazione, prima che avvenga la fusione stessa, di riuscire in futuro a produrre redditi imponibili che possano riassorbire le perdite fiscali prodotte in precedenza; esso va, pertanto, giudicato tenendo conto del valore prospettico della redditività della società, sulla base ad esempio delle risorse finanziarie, patrimoniali e dell’organico dei dipendenti a disposizione, o dei contratti rilevanti esistenti con i clienti e non soltanto considerando il valore oggettivo dello stesso.

In base allo stesso principio, anche con la risposta n.74, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di riportare le perdite fiscali nel caso di Patrimonio Netto incapiente, quando le società partecipanti alla fusione non hanno comunque subito una riduzione dei propri attivi patrimoniali. Con la successiva risposta all’interpello n.75 ha, inoltre, ribadito che nel caso di un’operazione di Merger Leveraged Buy Out (MLBO), la società “veicolo” si considera vitale anche in assenza di ricavi, se gestisce e finalizza l’operazione di fusione con la società “obiettivo”.

Ed infine, con la risposta n.76, anche nel caso di una società incorporata con perdite superiori al Patrimonio Netto nell’ultimo bilancio, veniva comunque consentito il riporto delle perdite fiscali pregresse, in quanto le stesse si erano generate per via dei nuovi investimenti effettuati nell’attività principale della società, applicando la norma in tema di super-ammortamenti che prevedeva la maggiorazione del 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.214 del 22 aprile 2022, ha analizzato il caso del riporto delle perdite fiscali (ai fini della compensazione con i redditi imponibili futuri prodotti, nel limite dell’80{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} degli stessi o senza limitazioni, se realizzate nei primi tre periodi d’imposta) da parte dell’impresa che concede in affitto l’azienda che le ha generate.

In linea generale non vi sono preclusioni al riporto, ma la norma antielusiva dell’art.84, c.3, del TUIR esclude tale possibilità quando la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria della società che ha prodotto le perdite viene trasferita o acquisita da terzi e contemporaneamente viene cambiata l’attività principale, nell’anno del trasferimento o nei due precedenti o successivi (non necessariamente cambiando il settore merceologico, ma anche all’interno dello stesso qualora vi sia una espansione della precedente attività da cui sono derivate le perdite o vi sia stato il conferimento di nuove risorse riconducibili al soggetto che ha acquisito il controllo della società), salvo non ricorrano i presupposti per la disapplicazione automatica previsti dallo stesso articolo o non venga presentato ed accolto un interpello disapplicativo ex art. 11,c.2, L. n.212/2000.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in esame, conferma che se l’affittuario prosegue nell’attività da cui sono derivate le perdite, il contratto d’affitto d’azienda, non modifica la stessa, che continuerà comunque ad essere esercitata dall’affittuario ed anche indirettamente dal concedente; solo nel caso in cui vi fosse contemporaneamente, nel lasso di tempo previsto dall’art.84 del TUIR, il trasferimento delle partecipazioni di maggioranza e l’espansione (intesa come il cambiamento) dell’attività in questione, con il conferimento di nuove risorse da parte del soggetto che acquista il controllo della società concedente (se la società affittuaria, ad esempio, è anch’essa partecipata dalla concedente), si avrebbe la preclusione al riporto delle perdite pregresse da parte di quest’ultima.

Infine con la risposta all’interpello n.252 del 10 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso il riporto illimitato delle perdite fiscali pregresse della scissa (e degli interessi passivi), nel caso di un’operazione di scissione, da parte della beneficiaria di nuova costituzione, in base al patrimonio netto contabile della scissa che le viene attribuito.

L’Agenzia non ravvisa in tale operazione profili elusivi (diversamente dal caso in cui la beneficiaria fosse preesistente) e consente, pertanto, la disapplicazione delle limitazioni previste dagli artt.172, c.7, e 173, c.10, del TUIR.

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