La legge del 27/01/2012 n. 3, detta anche legge “salva suicidi”, successivamente modificata dal D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012, ha introdotto in Italia la nuova procedura concorsuale rivolta esclusivamente a soggetti non fallibili, al fine di addivenire al risanamento della situazione del soggetto debitore, mediante la cancellazione (detta anche esdebitazione) della parte di debito che lo stesso non riuscirebbe ad onorare attraverso le proprie disponibilità.
Proprio la situazione di sovraindebitamento (intesa come squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità del proprio patrimonio di farvi prontamente fronte fino ad arrivare alla definitiva incapacità di adempierle regolarmente) è il requisito primario comune a tutte e tre le possibili procedure previste da tale legge, che sono:
– Accordo con i creditori.
– Piano del Consumatore;
– Liquidazione del Patrimonio;
Possono ricorrere a queste procedure tutti i debitori a cui non si applica la Legge Fallimentare, quali imprenditori commerciali sottosoglia (o se sopra soglia con debiti inferiori a 30.000 euro), i professionisti, artisti, lavoratori autonomi e società di professionisti (non svolgenti attività d’impresa); gli imprenditori agricoli, gli enti privati non commerciali; le start up innovative.
L’accesso al Piano del Consumatore è riservato esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per finalità estranee all’attività d’impresa o professionale, ovvero i consumatori (purchè non abbiano usufruito della stessa procedura nei 5 anni precedenti; non abbiano subito la risoluzione o la revoca o la cessazione degli effetti del piano del consumatore; abbiano fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale).
Non sono esdebitabili i debiti che derivano da obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale o sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ed i debiti fiscali se originati prima del decreto di apertura delle procedure di sovraindebitamento ma accertati dopo (attualmente in via indiretta è stato però introdotto un istituto simile alla transazione fiscale in ambito fallimentare, per cui i debiti erariali e previdenziali possono essere non integralmente soddisfatti, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’UE, dell’IVA e delle ritenute operate e non versate, per i quali si può prevedere solo una dilazione di pagamento ma non l’esdebitazione).
Per fruire della cancellazione/esdebitazione è necessario rispettare determinati requisiti, tra cui: aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utile alla procedura ed essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni; non aver usufruito del beneficio dell’esdebitazione negli 8 anni precedenti alla richiesta; non essere stato condannato in via definitiva con sentenza passata in giudicato per la violazione delle regole e dei principi che disciplinano l’accordo o il piano del consumatore; aver svolto negli ultimi 4 anni un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione di mercato; aver cercato e non aver rifiutato senza giustificato motivo negli ultimi 4 anni proposte di lavoro; aver soddisfatto, almeno parzialmente i creditori con i quali aveva contratto dei debiti in un momento precedente al decreto con il quale è stato dichiarata aperta la procedura.
Nel rispetto di tali requisiti il debitore sovraindebitato deve rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi o ad un professionista abilitato (commercialista, avvocato, notaio) e presentare una proposta di accordo (piano) a contenuto aperto, indicando nella stessa le modalità, i beni ed i redditi con cui intende soddisfare i creditori.
Qualora gli stessi non fossero idonei a garantirne la fattibilità, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che ne assicurino la fattibilità.
La proposta va presentata al Tribunale del luogo di residenza del debitore e contestualmente o al massimo nei tre giorni successivi all’Agente della Riscossione ed agli uffici fiscali competenti, corredato dall’indicazione della posizione fiscale del proponente e dagli eventuali contenziosi pendenti, dall’elenco di tutti i creditori e delle somme loro dovute, dall’elenco dei beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione degli ultimi 5 anni, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi, dal certificato dello stato di famiglia con l’indicazione della composizione della stessa e dall’attestazione di fattibilità del piano stesso rilasciata dall’Organismo di composizione della Crisi, eventualmente integrabili/modificabili nel termine massimo di 15 giorni.
Il Tribunale fisserà l’udienza con decreto e disporrà la comunicazione della proposta ai creditori da parte dell’Organismo di Composizione della Crisi, sospendendo gli eventuali procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero inficiare la fattibilità del piano.
Nella procedura dell’Accordo con i creditori è richiesta l’approvazione della proposta da parte di tanti creditori che rappresentino almeno il 60{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dei crediti, anche con il meccanismo del silenzio assenso in caso di mancata dichiarazione entro 10 giorni. Una volta approvato l’accordo l’Organismo di Composizione della Crisi trasmette al giudice una relazione allegandovi le contestazioni ricevute e l’attestazione definitiva di fattibilità del piano.
Il giudice procederà quindi al decreto di omologa o di diniego della proposta entro sei mesi dalla presentazione della stessa. Se poi entro 90 giorni dalle scadenze stabilite il debitore non esegue i pagamenti alle amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali, l’accordo cesserà di diritto di produrre effetti, senza l’intervento del giudice.
Nella procedura del Piano del Consumatore è previsto che al piano venga allegata una relazione particolareggiata redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi o dal professionista abilitato in cui si devono indicare le ragioni che hanno portato all’indebitamento ed all’incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, la meritevolezza/diligenza del debitore, la solvibilità degli ultimi 5 anni del debitore e gli eventuali atti impugnati dai creditori, l’attendibilità e completezza della documentazione depositata per la proposta e la convenienza della stessa rispetto alla liquidazione del patrimonio.
Tale procedura, a differenza dell’Accordo con i debitori, non richiede l’approvazione dei creditori ma è sempre e solo il Giudice a decidere, anche qualora ci fossero contestazioni da parte dei creditori se ritiene il piano più vantaggioso per loro rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore una volta verificati i requisiti del debitore e che lo stesso non abbia causato colposamente il sovraindebitamento e l’inesistenza di atti in frode ai creditori (che possono, se comprovati da parte dei creditori successivamente all’omologa, portare alla cessazione degli effetti della stessa).
Sia il decreto di omologa, che l’ordinanza di diniego, sono reclamabili, ai sensi dell’articolo 737 c.p.c., davanti al tribunale competente con procedimento in camera di consiglio, della quale non deve far parte il giudice emittente.
Una volta intervenuta l’omologa, i creditori con titolo anteriore non potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore ed il piano è esecutivo per tutti loro; quelli con titolo posteriore all’omologa non potranno comunque iniziare procedure esecutive sui beni oggetto del piano.
Numerosi Tribunali, stante assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, hanno omologato Piani del Consumatore con dilazioni anche di 10,20,25 o 30 anni, privilegiando l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato rispetto al principio costituzionale della ragionevole durata dei procedimenti (si vedano ad es. Tribunale di Catania, decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016,12.7.2016, 15.9.2016; Tribunale di Napoli decreti del 28.10.2015, 18.2.2017).
Va segnalato anche il Decreto di omologa del Tribunale di Busto Arsizio 15.09.2014 di un Piano del Consumatore che ha previsto l’esdebitazione di circa l’87{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del debito contenuto in una Cartella di Equitalia, in base alle effettive capacità del consumatore stesso di onorare tale debito.
Infine, la procedura di Liquidazione del Patrimonio del debitore, a differenza delle altre due procedure che possono prevedere volontariamente la liquidazione solo di una parte dei beni in possesso al debitore, vede coinvolto tutto il suo patrimonio ad eccezione solo di alcuni beni (stipendi, pensioni, crediti di carattere alimentare o di mantenimento ecc. nei limiti necessari al mantenimento suo e della sua famiglia).
Si svolge, quindi attraverso lo spossessamento dei beni del debitore, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali, la nomina di un liquidatore giudiziale con il compito di verificare il passivo e distribuire il ricavato ai creditori e non necessita di una proposta ai creditori, i quali verranno regolati con la messa a disposizione di tutto il patrimonio del sovraindebitato, al quale il giudice potrà attribuire una quota dell’eventuale reddito futuro per i bisogni propri e della propria famiglia.
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