Una questione ampiamente dibattuta è quella riguardante la detrazione dell’Iva relative alle fatture di acquisto “a cavallo dell’anno”.
Il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 (detrazione d’imposta) e 25 (registrazione fatture d’acquisto) del D.P.R. 633/1972, sancendo che in relazione alle fatture emesse a decorre dal 1 gennaio 2017 (sempreché le stesse siano relative a operazioni effettuate, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla medesima data):
- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta divine esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell’operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno n in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Le due disposizioni sono tra loro però non coordinate.
Secondo quanto indicato nella circolare n.1/E, il diritto alla detrazione dell’IVA è subordinato al sussistere di due requisiti:
- l’esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
- il possesso della fattura da parte del cessionario o committente (presupposto formale).
Per le fatture ricevute nel 2017 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell’Iva può essere esercitata entro il 30/04/2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), registrando le fatture di acquisto:
- entro il 31/12/2017, secondo le modalità ordinarie;
- tra il 1/1/2018 e il 30/04/2018 in un apposito sezionale del registro IVA acquisti 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017.
Per le fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni la cui eseguibilità si è verificata nel 2017, la detrazione dell’IVA può avvenire attraverso la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2018.
NOTA DI CREDITO
La nota di credito emessa è equiparata ad una fattura di acquisto in quanto determina, un meccanismo di detrazione dell’IVA: ne deriva che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Un chiarimento importante fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di recuperare la detrazione dell’Iva in caso in cui il termine per la registrazione sia scaduto.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, infatti, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che
hanno determinato l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Cosi, il soggetto che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva nei termini, può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
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