Definizioni liti fiscali pendenti 2019

News | pubblicato il 11-03-2019
a cura di Studio Gargani

Il D.L. n.119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018), tra le varie opportunità per porre in essere la cosiddetta pace fiscale tra contribuenti ed Amministrazione Finanziaria, ha previsto la possibilità di addivenire alla chiusura delle liti fiscali pendenti, attraverso il versamento di un importo variabile in base al valore della controversia tributaria in atto tra le parti ed allo stato della stessa.

La prima condizione per poterne usufruire, è che la controversia tributaria abbia necessariamente come controparte l’Agenzia delle Entrate e la stessa non deve essersi conclusa con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda. La lite deve, inoltre, riguardare atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio ed il ricorso avverso gli stessi deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n.119/2018). In conseguenza di ciò, non saranno definibili gli avvisi bonari/comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis del DPR n.600/1973 in quanto atti di riscossione e non impositivi (mentre saranno agevolabili gli atti di recupero dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, in quanto atti impositivi). Sono anche escluse le liti che hanno per oggetto risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

L’importo da versare per la definizione della lite pendente andrà calcolato in percentuale sul valore della controversia determinato ai sensi dell’art. 12, c.2 del D.Lgs. n.546/1992 (quindi al solo tributo o se la lite è relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, il valore è dato dalla somma delle stesse) e sarà pari al:

– 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia, se l’Agenzia delle Entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica sentenza depositata alla data del 24/10/2018 o nel caso il ricorso, alla stessa data sia stato notificato alla controparte, ma non ancora depositato presso la competente Commissione Tributaria Provinciale (stralcio di sanzioni ed interessi);

– 90{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversi,a se il ricorso è pendente in primo grado (notificato all’Agenzia delle Entrate, depositato in CTP,ma per il quale alla data del 24/10/2018 non sia stata ancora depositata una sentenza);

– 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia, se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale e depositata alla data del 24/10/2018;

– 15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia, se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale e depositata alla data del 24/10/2018;

– 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia, se alla data del 19/12/2018 la stessa è pendente innanzi alla Corte di Cassazione e l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

– in caso di soccombenza reciproca delle parti nell’ultima o unica sentenza depositata alla data del 24/10/2018, l’importo da versare sarà pari al 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente ed al 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} o al 15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia per la parte in cui è risultata soccombente l’Agenzia delle Entrate (a seguito di sentenza emessa e depositata, rispettivamente, dalla CTP o dalla CTR);

– 15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore della controversia relativa alle sole sanzioni non collegate al tributo, se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica sentenza depositata alla data del 24/10/2018 (40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} nel caso sia risultato soccombente il contribuente; stesse percentuali in caso di soccombenza reciproca).

Per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti art. 6 D.L. n.119/2018 è necessario presentare telematicamente una domanda per ogni controversia entro il 31 maggio 2019 compilando il modello approvato con il provvedimento n. 39209 del 18/02/2019 e pagare entro la stessa data quanto dovuto o la sola prima rata mediante modello F24, senza possibilità di compensare gli importi stessi con eventuali crediti disponibili. La possibilità del pagamento in un numero massimo di 20 rate trimestrali è ammessa solo qualora gli importi da versare siano superiori ai 1.000 euro per ciascuna controversia. Le rate successive alla prima avranno scadenza il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio ed il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

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