Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali

News | pubblicato il 28-11-2018
a cura di Studio Gargani

Il DL 24/04/17 n. 50, convertito nella L.21/06/17 n.96 ha istituito a partire dal 2018 un credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti pubblicitari “incrementali” effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Requisito essenziale per beneficiarne, è che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari di un anno, superi almeno dell’1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi d’informazione. Anche nell’anno precedente alla domanda del bonus, quindi, devono esser stati effettuati degli investimenti pubblicitari, per avere un valore di partenza su cui calcolare l’incremento dell’1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}.

Limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa anche online (esclusi quindi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali) viene riconosciuto il credito d’imposta anche per quelli effettuati nel periodo dal 24/06/17 al 31/12/17, incrementali rispetto a quelli effettuati sugli stessi mezzi d’informazione dell’anno 2016. Il credito sarà pari al 75{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dell’incremento degli investimenti effettuati, elevato al 90{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} nel caso siano effettuati da parte di microimprese, piccole e medie imprese o start-up innovative e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, previa domanda al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta sarà concesso nel limite delle risorse di bilancio stanziate annualmente; qualora le richieste fossero superiori, tali risorse verrebbero ripartite proporzionalmente al credito astrattamente spettante. Al fine di definire i criteri e le modalità per attuare tale misura agevolativa è stato emanato il DPCM 16/05/18 n.90 e successivamente con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. Al fine di accedere al bonus pubblicità è necessario presentare una domanda telematica in una finestra temporale di 30 giorni, su una piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Nella domanda andranno indicati i dati identificativi dell’impresa o lavoratore autonomo, l’ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel corso dell’anno e quelli effettuati nell’anno precedente, l’incremento degli stessi suddiviso per le due categorie (stampa ed emittenti radiotelevisive) in valore assoluto e in percentuale ed il conseguente credito d’imposta richiesto per ognuno dei due mezzi d’informazione.

Si deve inoltre autocertificare che non vi siano condizioni ostative o interdittive previste dalla normativa antimafia per fruire dei contributi e finanziamenti pubblici. Sia per il 2017 che per il 2018 la comunicazione telematica è stata effettuata separatamente nel periodo dal 22/09/18 al 22/10/18 e solo per il 2018, non disponendo ancora del dato definitivo degli investimenti effettuati, nel mese di gennaio 2019 dovrà essere integrata con la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.

A regime, la domanda andrà presentata nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno. Per il 2018 erano stati stanziati 12,5 milioni di euro per gli investimenti sulle emittenti radiotelevisive e 30 milioni di euro per gli investimenti sulla stampa cartacea ed online, ampiamente superati dalle 6.781 domande presentate che evidenziano il favore incontrato dalla misura agevolativa; pertanto, il credito d’imposta cui avranno diritto i singoli soggetti sarà calcolato in base al riparto percentuale tra fabbisogno e stanziamento (come indicato nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria).

L’ammontare definitivo del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà poi stabilito con provvedimento pubblicato sullo stesso sito dopo il 31 gennaio 2019 sia per il 2017 che per il 2018, una volta che gli importi prenotati per il 2018 verranno confermati.

Sia il Decreto istitutivo che i successivi nulla dispongono in merito al trattamento fiscale del credito d’imposta e pertanto, in assenza di un’esclusione espressa, dovrebbe configurarsi come un contributo tassabile ai fini delle imposte Irpef, Ires ed Irap (simmetricamente alla deducibilità delle spese di pubblicità da cui origina).

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