Contenzioso: Sospensione del termine per l’impugnazione e termine per la definizione degli avvisi bonari

News | pubblicato il 25-11-2019
a cura di Studio Gargani

La Sentenza della Corte di Cassazione n.27274 del 24 ottobre 2019, ha ribadito che la presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, determina in automatico la sospensione dei termini per presentare il ricorso per 90 giorni, come previsto dall’art. 6, c.3, D.Lgs. n.218/97, senza che l’eventuale mancata partecipazione del contribuente all’incontro fissato con l’Ufficio per esperire il tentativo di definizione possa essere considerata una rinuncia da parte dello stesso all’istanza, tale da far interrompere il periodo di sospensione previsto per impugnare l’avviso di accertamento.

Nella fattispecie in esame, l’Ufficio, in seguito all’assenza del contribuente, ritenendo che lo stesso non avesse avuto una reale volontà di addivenire ad un accordo, aveva eccepito la tardività del ricorso presentato oltre i 60 giorni dalla notifica dell’originario avviso, considerandolo pertanto inammissibile.

Per la Corte, nonostante l’articolo sopra richiamato non elenchi quali sono i fatti che possano interrompere la sospensione dei 90 giorni a seguito dell’istanza presentata, è necessario comunque che vi sia l’inequivocabile volontà del contribuente di rinunciare alla stessa, proprio in virtù della finalità che la norma persegue, ovvero, quella di definire in via stragiudiziale la controversia, evitando che si instauri il contenzioso; non essendo sufficiente, in sostanza, una manifestazione che solo in astratto potrebbe configurare una mancanza di interesse reale alla definizione, come nel caso di specie.

Sempre la Corte di Cassazione, con la Sent. n.29650 depositata il 14 novembre 2019 ha stabilito che la definizione dell’avviso bonario deve sempre avvenire entro i 30 giorni dalla notifica dello stesso, indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione Finanziaria che lo ha emesso non abbia dato riscontro alla richiesta di archiviazione parziale o totale dello stesso presentata dal contribuente.

La questione riguardava il computo dei 30 giorni entro cui si sarebbero dovute versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte ad un terzo (o almeno la prima rata) per un avviso bonario emesso dall’Ufficio, sul quale il contribuente aveva instaurato il contraddittorio in sede di autotutela.

Tali avvisi, emessi a seguito della liquidazione automatica ex art.36-bis del DPR n.600/1973 o ex art.54-bis del DPR n.633/1972 quando emerga un risultato diverso rispetto a quello della dichiarazione, riportano la comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli automatizzati e gli consentono, nei 30 giorni successivi alla notifica, di fornire chiarimenti o ulteriori dati non presi in considerazione o non valutati correttamente, o altrimenti, di effettuare il pagamento beneficiando delle sanzioni ridotte ad un terzo, evitando che per tali somme venga a formarsi il ruolo (art.2, c. 2, del D.Lgs. n.462/1997).

Proprio tale ultimo articolo prevede espressamente che il pagamento debba avvenire nei 30 giorni dalla notifica dell’avviso bonario o dalla definitiva comunicazione da parte dell’Ufficio con la rideterminazione degli importi dovuti a seguito di autotutela.

Qualora, però, l’Ufficio non dia riscontro all’istanza presentata dal contribuente, quest’ultimo non può richiamare neanche il principio del legittimo affidamento in una risposta positiva basandosi sull’oggettiva fondatezza delle proprie ragioni, in quanto la sollecitazione del potere di autotutela è comunque discrezionale. Pertanto, l’eventuale istanza di autotutela non sospende mai il termine dei 30 giorni concessi per il pagamento con le sanzioni ridotte; solo nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria ridetermini le proprie pretese, o emetta un successivo atto in cui respinga le prove fornite, decorrerà nuovamente il termine di 30 giorni dalla ulteriore comunicazione.

Infine, la Sentenza ha ribadito, che è onere del contribuente attivarsi per tempo nel fornire le proprie giustificazioni nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede reciproca, al fine di evitare il rischio di ricevere una risposta tardiva.

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤