Contenzioso: Sentenze sulla validità delle notificazioni

News | pubblicato il 24-06-2019
a cura di Studio Gargani

Molti ricorsi in materia tributaria vengono decisi in riferimento al perfezionamento o meno della notifica dell’atto da parte dell’Amministrazione Finanziaria o del ricorso introduttivo da parte del contribuente.

In primo luogo, la Sentenza interlocutoria della Cassazione n.10276 depositata il 12 aprile 2019, ha rimesso al giudizio delle Sezioni Unite della stessa Corte la questione della notifica del ricorso introduttivo a mezzo raccomandata effettuata non tramite Poste Spa ma attraverso un gestore di posta privata, per stabilire se la stessa fosse affetta da inesistenza assoluta o nullità insanabile (neanche attraverso la regolare costituzione della controparte in giudizio).

Il D.Lgs.n.546/92 rinvia per le notifiche a quanto previsto dagli artt.137 e ss. Cod.Proc.Civ., ovvero le stesse devono essere effettuate tramite ufficiale giudiziario o direttamente tramite servizio postale con spedizione dell’atto in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento.

Fino al mese di settembre 2017 i servizi inerenti le notifiche a mezzo posta, compresi gli atti giudiziari, tributari e processuali, erano affidati in esclusiva a Poste Spa. Successivamente la L.n.124/2017, ha liberalizzato il servizio postale, ma l’orientamento della Cassazione è rimasto fermo nel ritenere inesistente la notifica a mezzo posta privata, in quanto la modifica normativa aveva natura innovativa e non interpretativa, non potendo, pertanto, operare per il passato.

E se venisse ribadita l’inesistenza del ricorso notificato attraverso un gestore di posta privato, sarebbe ben più grave della nullità, in quanto solo quest’ultima potrebbe essere sanata dal principio del raggiungimento dello scopo, avvalorando la tesi che vede la notificazione come una condizione integrativa dell’efficacia dell’atto e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dello stesso, quando comunque la controparte ne abbia avuto piena conoscenza.

La Sent. della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 9878/21/2018, seguendo un orientamento già espresso su un caso analogo dalla Sentenza della Cassazione n. 4955 del 2012, ha giudicato corretta la notifica di un avviso di accertamento ad una società estinta effettuata al liquidatore, anziché presso l’ultimo domicilio della stessa ai sensi dell’art.145 c.p.c..

Ciò nonostante la “finzione giuridica” introdotta dall’art. 28,c. 4, D.Lgs. n. 175/2014, che prevede la sopravvivenza della società per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni ed interessi.

Per i giudici della CTP, la notificazione dell’atto ad una persona giuridica ai sensi dell’art.145 c.p.c. era stata rispettata, in quanto tale norma prevede alternativamente la consegna dell’atto presso la sede della società o al rappresentante della stessa, qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e la residenza, domicilio o dimora abituale.

L’unica parziale deroga prevista in materia fiscale all’art 145 c.p.c. per la notifica al legale rappresentante, in caso di impossibilità di effettuarla presso la sede sociale, è data dal rispetto della condizione che il rappresentante oltre ad essere identificato nell’atto, risieda nello stesso Comune del domicilio della società.

La Sent. della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3848/26/19 ha stabilito che se l’avviso di accertamento è firmato digitalmente deve necessariamente essere notificato tramite PEC, pena la nullità se la notifica avviene con il tradizionale servizio postale, in quanto ritenuto privo di sottoscrizione valida.

Ed inoltre, Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) previsto dal D.Lgs. 82/2005, escludeva espressamente le attività e le funzioni ispettive e di controllo fiscale dal suo campo applicativo ed altra giurisprudenza di merito si era già espressa ritenendo non valida la sottoscrizione digitale per gli atti notificati prima del 26 gennaio 2018 (Sent. CTP di Treviso n.55/2018 e Sent. CTP di Pescara n.926/2017, Sent. CTP di Vicenza n.113/3/18); successivamente il D.Lgs. n.217/2017 entrato in vigore il 27 gennaio 2018, ha provveduto a ricomprendervi anche gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento ed irrogazione di sanzioni tributarie.

Gli accertamenti fiscali se notificati a mezzo posta dovevano, quindi, riportare la firma autografa e non digitale, cosa che anche l’Agenzia delle Entrate sembra aver recepito riprendendo ad emetterli nuovamente in tal modo.

Infine la Sentenza Cassazione n.13532 del 20 maggio 2019 ha riconosciuto la responsabilità professionale del difensore, qualora lo stesso non riesca a ricevere una PEC per cause a lui imputabili (ad esempio se la casella PEC è piena).

A tal proposito dal 1° luglio 2019, in seguito alle modifiche introdotte dalla D.L.n.119/2018 che ha reso obbligatorio l’utilizzo del Processo Tributario Telematico(PTT), tutti gli atti introduttivi del processo (ricorsi da notificare a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo o non prima di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso in caso di impugnazione del silenzio rifiuto) ed anche le comunicazioni di

cancelleria dovranno essere effettuate tramite PEC e si perfezioneranno nel momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del destinatario. Per il computo dei termini processuali la notifica per il mittente si perfezionerà con la ricevuta di accettazione dell’invio della PEC al proprio gestore, mentre per il destinatario dalla data in cui è resa disponibile la notifica o la comunicazione presso la propria PEC.

In caso di pluralità di difensori, l’art. 16 bis del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce la notifica è valida anche se l’atto è ricevuto da uno solo di essi; inoltre, se una comunicazione a mezzo PEC non va a buon fine, per mancata indicazione dell’indirizzo del difensore o se lo stesso non è presente nei pubblici elenchi o per cause imputabili al destinatario, la stessa potrà essere effettuata con il deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente; per le notifiche, invece, è prevista la possibilità di procedere in base all’art.16 del D.Lgs. 546/92, ovvero con le tradizionali modalità di spedizione a mezzo posta in plico chiuso con raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta o a mezzo ufficiale giudiziario.

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