Contenzioso: recenti Sentenze su Diritto di difesa ed interesse erariale

News | pubblicato il 11-02-2020
a cura di Studio Gargani

La Corte di Cassazione con la Sentenza n.25094/2019 depositata nello scorso mese di ottobre, ha stabilito che, se nell’udienza fissata per la decisione sull’istanza di sospensione della sentenza di primo grado, il giudice decida anche in esito al merito della causa, tale condotta viola il principio del contraddittorio ed il relativo diritto di difesa del contribuente.

In sostanza, in base all’orientamento più rigoroso e restrittivo della giurisprudenza su tale fattispecie, si ribadisce con la pronuncia in esame, l’intento di tutelare principalmente le strategie difensive delle parti, piuttosto che il principio di economia processuale e della ragionevole durata del processo ex art.111 della Costituzione.

E ciò si verifica quando durante l’udienza cautelare, il giudice, non emette solo l’ordinanza che sospende l’atto impugnato o che rigetta la richiesta, ma decide anche nel merito la causa, assorbendo con la sentenza emessa, l’ordinanza cautelare.

Tale condotta processuale, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, andrebbe a ledere proprio il diritto di difesa (principalmente del contribuente, ma possibilmente di entrambe le parti in causa), vanificando quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs. n.546/1992, ovvero la possibilità di depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data fissata per la trattazione della causa.

La preclusione sulla possibilità di giudicare anche nel merito in sede cautelare, pertanto, secondo questo orientamento fatto proprio anche dalla Sentenza di cui sopra, opererebbe in modo automatico, senza la necessità di comprovare il pregiudizio concreto subito dalla parte per la mancata osservanza di tale principio.

In precedenza si erano avute decisioni anche di segno opposto, per le quali, non esisteva nessun impedimento per il giudice a decidere il merito della controversia in caso di istanza di sospensione dell’atto impugnato, quando non vi fossero specifiche ragioni processuali, quali la richiesta di rinvio ad altra udienza per poter depositare altri documenti (Sent. Cass. n.13070/2017) o quando, anche se la decisione sulla sospensione dell’atto fosse stata favorevole, la stessa sarebbe poi stata ribaltata completamente dalla sentenza di merito (Sent. Cass. n.8510/2019).

Infine, per completezza, vi era stato anche un orientamento intermedio (Sent. Cass. n.6911/2013), che aveva sancito la possibilità per il giudice di decidere il merito della controversia in sede cautelare nel rispetto del principio dell’economia processuale, purché non fosse violato il principio del contraddittorio e della difesa di entrambe le parti, qualora le stesse fossero preparate solo per una difesa parziale in tale sede, finalizzata alla dimostrazione della fondatezza della domanda (fumus boni iuris) e dell’esistenza del danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla immediata esecutività dell’atto impugnato (periculum in mora).

Con la successiva Sentenza n.31467 depositata il 3 dicembre 2019, la Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria, al fine di tutelare l’interesse erariale ad incassare le entrate tributarie legalmente accertate, può adottare in autotutela sostitutiva, atti modificativi di precedenti atti ritenuti illegittimi o infondati ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. n. 564/94, anche in mancanza di elementi sopravvenuti, come richiesto,invece, per gli accertamenti integrativi. Presupposti indispensabili affinché possa far ciò, sono il rispetto dell’eventuale giudicato ormai consolidatosi e che siano ancora pendenti i termini decadenziali del potere di accertamento.

La vicenda in esame traeva origine dai ricorsi contro alcuni accertamenti emessi nei confronti di una snc e dei suoi soci, sulla base dell’annullamento di un precedente accertamento in autotutela per un errore di calcolo; tale errore di calcolo, per i ricorrenti, secondo quanto disposto dall’art.43 del D.P.R. n.600/73 non poteva giustificare l’annullamento del primo accertamento in autotutela e l’emissione di un successivo atto sostitutivo, basato sugli stessi elementi già in possesso dell’Erario.

Con la Sentenza in esame, sostanzialmente, si decreta la fine del principio di unicità dell’accertamento, ammettendo la possibilità, invece, di modificare in autotutela sostitutiva il primo accertamento emesso nei confronti del contribuente, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Per la Corte, infatti, analizzando anche precedenti decisioni e sempre nel rispetto del giudicato e dei termini decadenziali come sopra evidenziato, il potere di riforma degli atti impositivi da parte dell’Erario non si limita ai vizi formali, ma può riguardare anche tutti gli elementi fondamentali, quali il contenuto, i destinatari e l’oggetto ed il provvedimento di riforma retroagisce al momento di applicazione dell’imposta.

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