Contenzioso: il sequestro e la confisca nei reati tributari

News | pubblicato il 27-04-2019
a cura di Studio Gargani

La Sentenza della Corte di Cassazione n.4236/2019 depositata il 29 gennaio 2019, ha stabilito che la prescrizione tributaria non incide sulla configurabilità dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n.74/2000, né sull’applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto sia sui beni delle persone giuridiche che su quelli delle persone fisiche, in quanto il profitto del reato resta tale anche se la pretesa tributaria si prescrive.

La lite riguardava la determinazione dell’importo dei beni sottoposti a sequestro prima ed a confisca poi, per via della prescrizione che aveva fatto estinguere la pretesa fiscale relativamente ad alcuni tributi, per la non corretta applicazione del regime del raddoppio dei termini ai fini dell’accertamento delle imposte.

Per la Cassazione, però, la confisca penale è direttamente ed indissolubilmente legata al profitto del reato tributario, corrispondente nel caso all’imposta evasa, e solo indirettamente alla pretesa fiscale; pertanto solo se quest’ultima si estingue per l’esatto adempimento da parte del contribuente può essere impedita la duplicazione coattiva del prelievo (che in definitiva non può mai essere superiore all’effettivo profitto tratto dal reato) e non quando permane comunque l’indebito arricchimento derivante dall’illecito, come nel caso dell’estinzione della pretesa tributaria dovuta alla prescrizione.

La Sentenza n. 16523/2019 della Corte di Cassazione ha riguardato un caso di omessa presentazione di alcune dichiarazioni per vari anni d’imposta da parte di una ONLUS ed il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche con danno per lo Stato ed ha confermato che per i reati tributari previsti dal D.Lgs. n.74/2000, il provvedimento di sequestro deve essere previamente disposto nei confronti della persona giuridica che ha tratto vantaggio dal reato stesso e solo successivamente, nei confronti della persona fisica autrice del reato, nel caso che la misura si sia rivelata infruttuosa o insufficiente rispetto al patrimonio della persona giuridica.

Ed in base a tale assunto ha annullato la Sentenza del Tribunale del riesame di Grosseto che aveva ritenuto corretta la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, su somme di denaro nella disponibilità degli amministratori dell’ente, in quanto non aveva precedentemente provveduto a verificare la possibilità di applicare la misura cautelare sui beni della persona giuridica.

Con ciò, ribadendo, che la misura cautelare in oggetto, in caso di reati tributari commessi dagli amministratori di un ente, può colpire tali soggetti solo quando risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti della persona giuridica che si è avvantaggiata dello stesso.

Con un’altra Sentenza (n.13070 depositata il 26 marzo 2019), la Cassazione ha ribadito che la confisca del profitto derivante dai reati tributari previsti dal D.Lgs. n.74/2000, è sempre obbligatoria e riguarda sia i beni presenti, che eventualmente quelli futuri nella disponibilità dell’autore dell’illecito.

Il caso riguardava l’ammissibilità della confisca disposta nei confronti del legale rappresentante o della persona giuridica relativamente a beni entrati a far parte del loro patrimonio successivamente all’emissione del provvedimento ablatorio.

La Corte, in base a quanto stabilito dalla legge, ha confermato l’esistenza della confisca diretta e solo in seguito di quella per equivalente, qualora non sia possibile la prima. Inoltre, se il profitto del reato è costituito da somme di denaro (siano esse state investite, spese o occultate) la confisca è da intendersi sempre come diretta, senza la necessità, per via della particolare natura del bene, che si confonde con le altre disponibilità economiche perdendo la propria identificabilità oggettiva, di comprovare il nesso di derivazione di tale somma dall’illecito commesso.

In tal caso, pertanto, l’individuazione dei beni da sottoporre alla misura cautelare “per equivalente” riguarderà solo la persona fisica imputata del reato, qualora non siano state rinvenute somme di denaro nella disponibilità della persona giuridica per attuare la confisca diretta e potrebbe estendersi ai “beni futuri”, se quelli esistenti al momento del sequestro, non siano sufficienti (e sempre dopo aver eseguito prima il provvedimento in via diretta nei confronti dell’ente che ha beneficiato del profitto del reato e successivamente per equivalente sui beni del legale rappresentante).

Viene, infine, evidenziato che in caso di reato consistente in una dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture false (art. 2 del D.Lgs. n.74/2000), il profitto del reato è pari al risparmio o rimborso d’imposta derivante dalle stesse e non alla somma degli importi di tali documenti e la confisca può essere disposta solo a seguito di sentenza definitiva di condanna o per i reati estinti per prescrizione, se l’illecito era comunque stato appurato nel corso del giudizio.

Da ultimo, altre due recentissime Sentenze della Cassazione hanno riguardato la materia, entrambe depositate il 24 aprile 2019. La n. 17535 ribadisce ancora che il profitto dei reati su cui disporre la confisca obbligatoria è pari al risparmio d’imposta, tranne nel caso del reato di sottrazione fraudolenta ex art.11 del D.Lgs. n.74/2000 per cui è configurabile in un qualsiasi vantaggio patrimoniale da parte dell’autore (anche risparmio di spesa relativo al mancato versamento delle imposte, interessi e sanzioni a seguito di accertamento).

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel caso in discussione, relativo all’omesso versamento dell’IVA, non può, quindi, riguardare anche le sanzioni, che rappresentano il “costo” del reato.

Infine, anche la n.17546, si inserisce nel filone che ritiene ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente solo se i beni costituenti il profitto del reato non siano reperibili per la confisca diretta, almeno nel momento in cui viene adottata tale misura cautelare.

Ma per disporre la preventiva confisca diretta del profitto del reato nei confronti della persona giuridica (non estranea all’illecito), è necessario che vi sia disponibilità nelle casse societarie di valori “aggredibili”, non essendoci l’obbligo per l’accusa di ricercare liquidità o beni anche nel caso in cui risulti l’insufficienza del patrimonio dell’ente, al fine di salvaguardare l’interesse alla celerità connesso all’emissione di tale misura cautelare.

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