Accertamenti e Contenzioso: cosa cambia per i Tributi Locali in seguito alla Legge di Bilancio 2020

News | pubblicato il 27-01-2020
a cura di Studio Gargani

Con l’approvazione della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è stata modificata la normativa degli accertamenti relativi ai tributi locali, tra i quali principalmente l’Imu, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità e la Tari, rendendola uniforme a quella prevista per le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap ai sensi del D.L. n. 78/2010.

La novità più importante è che a far data dal 1 gennaio 2020, anche per tale tipologia di tributi le pretese fiscali saranno contestate a mezzo di avvisi di accertamento esecutivi, anche se riferiti ad imposte relative ad anni precedenti.

La notifica degli accertamenti esecutivi dovrà sempre avvenire a termine di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione o effettuare il versamento delle imposte.

In caso di mancata impugnazione dell’atto e del mancato pagamento da parte del contribuente entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, considerato anche il periodo della sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto, proprio in virtù del fatto che l’accertamento sarà già immediatamente esecutivo, non seguirà più l’emissione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale e non si potrà, quindi, ricorrere contro le stesse (che comunque potevano essere impugnate già in precedenza solo per vizi propri, senza entrare nel merito della pretesa fiscale, contestabile ricorrendo solo contro il presupposto avviso di accertamento, tranne per l’omessa o inesistente notifica dello stesso).

Oltre alla possibilità di proporre il ricorso avverso l’avviso di accertamento, restano ferme anche le ulteriori tutele previste dall’ordinamento a favore del contribuente, tra le quali la possibilità di richiedere la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’avviso, dimostrando il “periculum in mora” (fondato timore che si realizzi un danno grave ed irreparabile per il contribuente dall’esecuzione immediata dell’atto) ed il “fumus boni iuris” (probabile esistenza del vizio dell’atto).

La possibilità di richiedere la sospensione giudiziale dell’accertamento in pendenza di giudizio è ancora più importante nel caso dei tributi locali, in quanto per gli stessi non trova applicazione l’istituto della riscossione frazionata delle imposte e degli interessi come per gli altri tributi erariali (ovvero riscossione di un terzo in caso di ricorso ed i restanti due terzi solo dopo la sentenza di primo grado di rigetto), ma la riscossione è prevista subito per l’intero ammontare.

Per le sanzioni collegate al tributo, invece, valgono le regole dei tributi erariali, ovvero in presenza di ricorso, saranno versate solo dopo la sentenza di rigetto dello stesso in primo grado o in caso di appello solo per i due terzi, con la parte residua solo a seguito del rigetto dell’appello da parte del giudice di secondo grado.

Pertanto, in assenza della sospensione giudiziale, le somme richieste con l’accertamento esecutivo e non pagate entro il termine per la proposizione del ricorso, verranno riscosse coattivamente mediante l’affidamento al concessionario ex art.53 D.Lgs. n.446/97 o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una volta decorsi ulteriori 30 giorni da tale termine (complessivamente 90 giorni dalla notifica dell’atto); l’affidamento in riscossione delle somme sarà comunicato al contribuente mediante posta elettronica o raccomandata semplice, ma tale informativa non è autonomamente impugnabile, a meno che si dimostri che l’avviso di accertamento non è stato notificato.

In seguito poi all’affidamento delle somme per la riscossione coattiva, potranno essere attivate le misure cautelari come il fermo dei beni mobili registrati non strumentali all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente o le ipoteche per importi del debito superiori a 20.000,00 euro anche sui beni impignorabili come la prima casa; l’affidatario, inoltre potrà procedere anche all’espropriazione del debitore mediante pignoramento.

Nel caso sia proposto il ricorso, l’espropriazione però non potrà avvenire prima del decorso di 120 giorni dalla data di affidamento del credito se alla riscossione provvede l’ente stesso o un suo concessionario locale o 180 giorni nel caso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se poi quest’ultima procedura non inizia entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento, dovrà essere preceduta dall’intimazione ad adempiere, atto autonomamente impugnabile dal contribuente.

Infine, il contribuente, potrà richiedere in qualsiasi momento la rateizzazione del pagamento in un massimo di 72 rate a fronte di una temporanea carenza di liquidità o difficoltà finanziaria. In tal caso le misure cautelari o esecutive non potranno azionarsi fin quando la richiesta non venga respinta o il contribuente non decada dal beneficio concesso per mancati pagamenti delle rate.

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