La Corte di Cassazione con la Sentenza n.10377 del 31 marzo 2022 si è occupata della validità della notifica al cessionario d’azienda di una cartella di pagamento in qualità di coobbligato, in relazione alla motivazione che la stessa deve contenere nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 7, c.3, L.n.212/2000).
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L’art.14 del D.Lgs n.472/97 stabilisce espressamente la sua responsabilità solidale per gli importi dovuti dal cedente nei confronti dell’Erario risultanti al momento del trasferimento, limitandola al valore dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di cessione.
Nella fattispecie in esame, la cartella esattoriale notificatagli conteneva solo il riferimento alla sua responsabilità sancita da tale norma e l’indicazione del destinatario dell’atto.
Per la Cassazione, solo nei confronti dell’effettivo soggetto passivo d’imposta, ovvero il cedente, è necessario svolgere l’attività accertativa ed eventualmente notificare un avviso di accertamento motivato, che evidenzi l’esistenza dei presupposti a sostegno della pretesa erariale; mentre, per il cessionario, l’obbligo motivazionale risulterà soddisfatto con l’iscrizione a ruolo delle somme non versate dal cedente e con lo specifico riferimento alla norma sopra richiamata che definisce la responsabilità solidale dello stesso, senza dover ulteriormente esplicitare le ragioni per cui lo si considera coobbligato solidale.
In tal modo secondo la Corte verrebbe rispettato quanto previsto proprio dall’art.7,c.3, della L. n. 212/2000, che impone vi sia nella cartella il riferimento all’eventuale precedente avviso di accertamento o, in assenza, la motivazione della pretesa tributaria.
Con la successiva ordinanza n. 18707 pubblicata in data 10 giugno 2022, la Corte di Cassazione, Sez. V Civ., ha annullato la Sentenza del Commissione Tributaria Regionale del Molise (che a sua volta aveva confermato la Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso) favorevole al contribuente, ed annunciato il principio di diritto secondo cui la cartella di pagamento, quando notificata al cessionario ex art.60-bis del DPR n.633/1972, al fine di garantire il suo diritto di difesa, risulta adeguatamente motivata dall’Amministrazione Finanziaria, se quest’ultima, pur non essendo obbligata, ha comunque in precedenza notificato allo stesso una comunicazione contenente elementi sufficienti a portare alla sua conoscenza il fatto dell’omesso versamento dell’iva dovuta dal cedente, nonché dei motivi per cui ritenga il prezzo di cessione inferiore a quello normale di mercato.
L’art. 60-bis richiamato, al comma 2, stabilisce la responsabilità solidale del cessionario nel caso in cui il cedente non versi l’imposta dovuta e qualora si dimostri che la vendita è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello di mercato; al successivo comma 3, si specifica che l’obbligato solidale può comunque dimostrare che il prezzo inferiore a quello normale è dovuto ad eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o è stato determinato sulla base di specifiche disposizioni di legge e non è collegato all’omesso versamento dell’iva da parte dell’obbligato principale.
In sostanza, viene stabilita una presunzione relativa che consente all’Ufficio di notificare la cartella all’obbligato solidale, una volta comprovato il mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente e si dimostri che il corrispettivo della vendita era inferiore al valore di mercato; invertendo, pertanto, l’onere della prova a carico del cessionario, il quale dovrà dimostrare, attraverso documentazione idonea, l’effettiva ragione del prezzo corrisposto per la vendita.
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la cartella esattoriale fosse priva di motivazione in quanto carente dell’indicazione dei motivi per cui riteneva i prezzi inferiori a quelli di mercato e non vi era stata la notifica di un precedente avviso di accertamento in cui fossero stati esplicitati tali motivi, rendendo di fatto possibile la difesa del cessionario.
La Cassazione ha, però, ribaltato il verdetto, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, in quanto l’Amministrazione Finanziaria aveva dimostrato di aver comunicato all’obbligato solidale l’avvenuta emissione di un avviso di liquidazione nei confronti del cedente (obbligato principale), in modo da esplicitare già le ragioni della pretesa erariale; ribadendo, inoltre, che la “solidarietà” ex art. 60-bis richiamato, a differenza del disconoscimento della detrazione dell’imposta a monte, prevede un’autonoma obbligazione di pagare quanto dovuto dal cedente, senza che sia necessaria un’azione accertativa nei confronti del cessionario, così come già ribadito da costante giurisprudenza della stessa Corte.
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