Contenzioso nei confronti delle Società e dei loro soci

News | pubblicato il 1-06-2019
a cura di Studio Gargani

Nel caso degli accertamenti emessi nei confronti delle società di persone e delle associazioni di cui all’art.5 del D.P.R. n.917/1986 (TUIR) e nei confronti dei soci e degli associati delle stesse ex art.40 D.P.R. n.600/1973, vige il principio del litisconsorzio necessario originario, ovvero il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società ed i soci (tranne nel caso siano esposte motivazioni personali da parte di questi ultimi).

Pertanto tutti devono esser parte dello stesso processo, pena la nullità assoluta dello stesso, senza che la controversia possa essere decisa limitatamente ad alcuni, per via dell’unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica dei redditi delle società o associazioni e conseguentemente dei soci o associati delle stesse, a causa dell’imputazione automatica del reddito in proporzione alle quote possedute, indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso.

E solo nel caso del giudicato definitivo formatosi nei confronti di una delle parti, il litisconsorzio processuale non può essere più attuato.

Tale indirizzo giurisprudenziale è ormai consolidato: si vedano, tra le ultime, le Sent. Cassazione SS.UU. n.13452/2017 (anche per il caso di accertamento ai fini IRAP nei confronti della società), la Sent. Cassazione n.1472 depositata il 22 gennaio 2018 e la Sent. Cassazione n. 8186 del 23 marzo 2019.

Nei casi di accertamenti per maggior reddito nei confronti di società di capitali e dei loro soci, invece, non si applica il principio del litisconsorzio necessario di cui sopra, ma, dovrà essere disposta la sospensione del giudizio sul contenzioso per il maggior reddito contestato ai soci, in attesa che si formi il giudicato sul contenzioso instaurato dalla società.

Recentemente la Corte di Cassazione ha deliberato in merito a tale fattispecie con la Sentenza n.11351 del 26/04/2019 riguardante il caso di due accertamenti emessi nei confronti di una Srl e del socio della stessa.

In primo grado veniva parzialmente accolto il ricorso del socio e successivamente la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio, in quanto l’accertamento nei confronti della Srl era già stato definito con una precedente Sentenza della medesima CTR (ma non ancora passata in giudicato) che a sua volta rigettava l’appello dell’Ufficio; con la conseguenza che le statuizioni di tale sentenza dovevano valere necessariamente anche per ciò che riguardava il reddito di partecipazione del socio.

Ma il ricorso in Cassazione da parte dell’Ufficio nella controversia riguardante la società è stato, invece, accolto con rinvio ad altra sezione della CTR. Con la Sentenza qui in commento, la Cassazione, considerando l’accertamento nei confronti della società come un antecedente logicogiuridico di quello emesso nei confronti dei soci (e tenuto conto di quanto stabilito dall’art.295 c.p.c., che prevede la sospensione necessaria di un processo quando il giudice stesso o un altro debba risolvere una controversia, dalla cui soluzione dipende l’esito della causa), non potendo applicarsi il principio del litisconsorzio necessario previsto per le sole società di persone, ribadisce che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio nella controversia riguardante il socio fino a quando non si fosse definito quello riguardante la società con sentenza passata in giudicato.

Da ultimo, la Sentenza della Corte di Cassazione n.13989 depositata il 23 maggio 2019, ribadisce che, al fine di evitare il possibile diverso esito delle due controversie, il giudicato formatosi nei confronti della società a responsabilità limitata deve necessariamente riflettersi nella lite instaurata dai soci (nella fattispecie, i minori utili extracontabili accertati per la società, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione anche nei confronti dei soci, rideterminando sulla base di tale valore il loro reddito di partecipazione), confermando, da una diversa angolazione l’indirizzo giurisprudenziale sopra esposto.

Pertanto, secondo la Corte, una sentenza passata in giudicato, oltre ad essere efficace tra le parti, possiede anche un’efficacia riflessa, come affermazione oggettiva di verità, nei confronti di soggetti estranei al processo nel quale è stata resa, qualora siano titolari di diritti dipendenti o collegati alla stessa.

E ciò, nonostante la diversità delle imposte, in quanto la sentenza passata in giudicato nei confronti della società riguardava l’IRAP, mentre per il socio si trattava di IRPEF, considerato che, anche in assenza di una espressa previsione normativa, l’esclusione o la riduzione del dato economico di partenza fa venir meno o diminuisce anche la conseguente fonte giustificativa dei maggiori redditi pretesi nei confronti del socio (tra le altre si vedano anche le Sent. Cassazione n.27778/2017 e la n. 24534/2017).

Senza che ciò leda il diritto di difesa dell’Ufficio e coerentemente con quanto avviene per gli accertamenti che riguardano le società di persone ed i loro soci.

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