Contenzioso in materia di Accertamenti

News | pubblicato il 2-05-2022
a cura di Studio Gargani

Due recentissime Sentenze della Corte di Cassazione si sono occupate degli accertamenti basati sulle percentuali di ricarico e sulle scritture contabili non obbligatorie tenute in modo irregolare.

Con la prima Sentenza, n. 11717 depositata in data 12 aprile 2022, la Cassazione ha stabilito che le percentuali di ricarico, intese come le maggiorazioni che l’impresa aggiunge ai prezzi di acquisto per determinare il prezzo finale di vendita, se accertate per un determinato periodo d’imposta, sono comunque da considerarsi degli elementi indiziari altamente affidabili ed utilizzabili, pertanto, per ricostruire i dati contabili relativi ad altre annualità, sia precedenti che successive a quella accertata, sempre tenendo conto dei principi di prudenza e razionalità.

Secondo la Corte, infatti, tali percentuali, sulla base dei riscontri e dell’esperienza acquisita, non sono una variabile occasionale e quindi possono ben rappresentare in modo coerente l’attività commerciale svolta; sarà il contribuente, proprio in quanto lo stesso è il soggetto più adatto a soddisfare l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 Cod.Civ., a dover dimostrare la non applicabilità di tali percentuali da un anno all’altro, evidenziando l’esistenza di cambiamenti intervenuti nella propria attività, o nella composizione delle merci trattate o nel settore di mercato in cui opera.

Nonostante l’indirizzo più rigoroso della giurisprudenza di legittimità ritenga necessario utilizzare solo gli elementi direttamente ascrivibili ad uno specifico anno, in considerazione dell’autonomia dei vari periodi d’imposta e dell’inesistenza nell’ordinamento di un principio di costanza del reddito prodotto, sempre più spesso l’Amministrazione Finanziaria fonda i propri accertamenti sul reddito d’impresa, sia presuntivi (art.39, c.1, DPR n.600/73 ed art. 54 DPR n.633/72), sia induttivi (art. 39, c.2, DPR n.600/73 ed art. 55 DPR n.633/72), sulla base di elementi riscontrati per altri periodi d’imposta.

Ciò, in special modo, per quanto riguarda le percentuali di ricarico, quando si ravvisino incongruenze tra i ricavi ed i compensi dichiarati, rispetto a quelli ipotizzabili in base alle caratteristiche tipiche della specifica attività, legittimata anche da un più recente ed opposto orientamento della stessa Corte, conforme alla sentenza in esame, che ammette tale possibilità, qualora il contribuente, non fornisca la prova contraria, a dimostrazione dell’incongruenza tra la reale situazione e quella riscontrata per i diversi anni a cui fanno riferimento le percentuali di ricarico accertate.

La successiva Sentenza della Cassazione n.12127, depositata in data 14 aprile 2022, ha stabilito che l’accertamento induttivo puro ai danni di una srl al fine di determinarne il reddito ex art. 39,c.2, DPR n.600/73, può essere giustificato in caso di scritture contabili che presentino gravi irregolarità e siano ritenute, pertanto, inaffidabili, anche nel caso la tenuta delle stesse non sia obbligatoria per la società.

La vicenda in oggetto traeva origine dalla inattendibilità delle scritture che riguardavano le rimanenze di magazzino della srl riportate in due distinte colonne che evidenziavano valori ritenuti anomali, in quanto da un lato erano riportati i costi di acquisto e dall’altro dei valori aumentati senza una valida giustificazione, al punto che tale sopravvalutazione faceva pensare ad operazioni non contabilizzate sia in relazione agli acquisti che alle vendite.

La srl, a propria discolpa e per evitare l’accertamento induttivo, adduceva che l’inattendibilità e gli errori evidenziati dipendevano dall’aver ricostruito solo a posteriori tali valori, in quanto non obbligata a tenere la contabilità di magazzino.

La Cassazione però, sulla scorta di quanto previsto dall’art. sopra richiamato che fa riferimento all’inattendibilità delle scritture contabili derivante dalla gravità, numerosità e reiterazione delle irregolarità formali, senza distinguere tra scritture obbligatorie e non obbligatorie, precisa che il contribuente è comunque tenuto ad inserire sempre dati veritieri e corretti in tutte le proprie scritture contabili, sia dal punto di vista monetario che quantitativo, affinché le stesse rappresentino la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico effettivo e possano essere utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per le sue verifiche.

Sulla base di ciò, la Corte giustifica, quindi, il ricorso all’accertamento induttivo puro, che consente di rideterminare il reddito attraverso presunzioni supersemplici, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, anche nel caso in esame, in cui l’inattendibilità riguardi delle scritture contabili non obbligatorie per legge, allo stesso modo in cui ciò è ammesso, ad esempio, nel caso di ritrovamento di appunti personali che siano indici di una contabilità in nero o si riscontri il conto della cassa in negativo.

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