Contenzioso: Sentenze della Cassazione sulla validità degli accertamenti

News | pubblicato il 20-05-2019
a cura di Studio Gargani

La Sentenza della Corte di Cassazione sulla validità degli accertamenti n.8814 del 29/03/2019, sconfessando i principi sanciti in precedenti arresti (si veda Sent.Cass.n.22803/2015 e Sent. Cass. n.25017/2015) ed andando a favore del Fisco, stabilisce che è valido l’accertamento emesso dall’Ufficio, anche in assenza di delega nominativa al funzionario che lo sottoscrive materialmente.

Mentre nelle precedenti Sentenze affinché fosse valida la delega di firma, veniva stabilito che la stessa, oltre ad essere motivata in relazione alla causa che l’aveva resa necessaria, dovesse riportare anche il termine di validità ed il nominativo della persona delegata (non ritenendo, quindi, valide e legittime le deleghe anonime con la sola qualifica professionale del funzionario delegato e di conseguenza gli atti successivamente emessi), con la Sentenza in commento la Corte fa un passo indietro, ritenendo sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica del delegato, con la possibilità poi per il contribuente di verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore dell’atto ed il destinatario della delega; così attribuendo al contribuente un ulteriore onere di svolgere una vera e propria indagine amministrativa per verificare la legittimità dell’atto.

In sostanza, la delega viene considerata una semplice delega di firma e non di competenza, in quanto il delegato è solo un sostituto che non agisce in modo autonomo con assunzione delle responsabilità che restano in capo al delegante che rappresenta processualmente l’Ufficio e che è considerato, pertanto, l’unico soggetto emittente l’atto e responsabile verso l’esterno.

In base a tale assunto, la mancanza dell’indicazione del nome del soggetto delegato non viene considerata un vizio invalidante della delega di firma e conseguentemente dell’atto emesso. Recentemente poi la Corte di Cassazione si è soffermata sulla validità degli accertamenti in relazione al diritto al contraddittorio con due Sentenze che giungono a conclusioni contrastanti.

Con la Sentenza n.12094 depositata l’8 maggio 2019, la Corte era stata chiamata a dirimere il caso di un contribuente che riteneva l’accertamento illegittimo in quanto, a seguito di un accesso breve compiuto dall’Ufficio al fine della raccolta di documentazione, non era stato consegnato il Processo Verbale di Constatazione conclusivo della verifica fiscale; fatto che, pertanto, avrebbe leso il proprio diritto al contraddittorio preventivo attuabile con la presentazione delle proprie osservazioni difensive nel termine dei 60 giorni previsti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (art.12, L.212/2000) prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

La Corte, sebbene abbia ribadito che è sempre necessario rispettare tale termine al fine di consentire lo svolgimento del contraddittorio tra le parti, ha però riconosciuto infondato il ricorso proposto, in quanto ha ritenuto non necessaria l’emissione del PVC a conclusione della verifica, ritenendo sufficiente un qualsiasi verbale redatto e consegnato alla parte, incluso il verbale di accesso di inizio delle operazioni di verifica in cui vengono individuati i documenti richiesti e dal quale decorrerebbero i 60 giorni.

Tale decisione rischia di minare l’importanza del contraddittorio preventivo in quanto rende incerto per il contribuente capire da quando decorre il termine per presentare le proprie osservazioni difensive, ben potendo essere ancorato a qualsiasi verbale, incluso quello iniziale di accesso (nel quale, peraltro, è presente la sola richiesta di documentazione, senza la determinazione della pretesa impositiva).

A distanza di pochi giorni,poi, con la Sentenza n.13176 depositata il 16 maggio 2019, la Corte di Cassazione chiamata a decidere su un analogo caso di un accertamento emesso nei confronti di un contribuente a seguito di un accesso nei suoi locali per acquisire documenti contabili, senza la consegna allo stesso del PVC di chiusura delle indagini, stabilisce che l’inosservanza del termine previsto dall’art.12 della L.212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) in assenza di specifiche e motivate ragioni d’urgenza per l’emissione dell’avviso di accertamento, comporta la nullità dell’atto stesso in quanto non è stato garantito il diritto al contraddittorio preventivo al fine di assicurare i principi costituzionali di collaborazione e buona fede tra le parti, ribadendo quanto deciso dalla Sent.Cass.SS.UU. n.18184/2013.

Ed inoltre, in base a quanto previsto dall’art.52 del DPR n.633/1972 e dall’art.33 del DPR n.600/73, affinché il contribuente possa presentare le proprie osservazioni difensive nell’ambito del contraddittorio preventivo, il termine dei 60 giorni decorre proprio dal rilascio del PVC di chiusura della verifica, anche nello specifico caso di accesso finalizzato alla richiesta di documentazione, rendendone, pertanto, obbligatoria la redazione e la relativa consegna.

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