Contenzioso Tributario: casi particolari per la notifica degli atti

News | pubblicato il 15-04-2019
a cura di Studio Gargani

In materia di contenzioso tributario, uno degli aspetti sicuramente più rilevanti riguarda certamente la modalità di notifica degli atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria al fine di porre il contribuente in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n.21071/2018 ha ribadito, come in precedenti arresti della stessa, che la notifica non rappresenta un elemento costitutivo per l’esistenza ed il perfezionamento giuridico dell’atto amministrativo contenente la pretesa tributaria, ma una condizione integrativa della sua efficacia.

Pertanto, qualora fosse invalida o inesistente, non necessariamente l’atto amministrativo sarebbe da considerarsi nullo, nel caso fosse dimostrata l’effettiva conoscenza dello stesso da parte del contribuente, purché entro il termine di decadenza dell’esercizio dell’azione amministrativa.

In sostanza, quando l’atto abbia raggiunto lo scopo di essere portato a conoscenza del contribuente inciso dalla pretesa tributaria, il vizio della notifica rituale potrebbe essere sanato.

La Cassazione si è trovata a decidere il caso in cui all’Ufficiale postale non era stato aperto il portone del condominio e pertanto non aveva affisso alla porta dell’abitazione del contribuente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, non considerando luogo idoneo il portone del palazzo in cui vivevano anche altre persone, come previsto dall’art.140 c.p.c. in caso di irreperibilità momentanea del contribuente o di rifiuto di ricevere l’atto da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell’art.139 c.p.c. (oltre al deposito presso la casa comunale ed all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio è richiesto anche l’invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento).

Le contribuenti avevano comunque impugnato l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni per l’iva a seguito della revoca dell’agevolazione “prima casa” e proprio dalla tempestiva impugnazione dell’atto per la Cassazione ne discendeva la piena conoscenza dello stesso, da cui sarebbe derivata la possibile sanatoria del vizio della notifica ex art.156 c.p.c..

Nonostante ciò, ha però annullato l’atto impositivo in quanto, prima del perfezionarsi della notifica con la ricezione della raccomandata informativa e quindi dell’effetto sanante, era intervenuta la decadenza del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, come eccepito dalle contribuenti.

Sempre in tema di notifiche di atti d’imposizione tributaria, la Sent. n.736/2019 della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ribadendo la nullità della notifica di un atto d’imposizione tributaria nei confronti di un contribuente deceduto effettuata con il rito degli irreperibili (deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito e raccomandata informativa) nel caso in cui era comunque a conoscenza del decesso, che risultava sulla relata, anche in assenza della comunicazione ex art.65 del DPR n.600/1973 da parte degli eredi.

In tali fattispecie, l’Amministrazione Finanziaria ha due alternative: se gli eredi hanno comunicato le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale ai sensi dell’art.65,c.2, DPR n.600/1973, la notifica degli atti deve essere diretta personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio comunicato; in mancanza della comunicazione, qualora l’Ufficio sia comunque a conoscenza del decesso, gli atti intestati al dante causa possono, invece, essere notificati nell’ultimo suo domicilio, agli eredi collettivamente ed impersonalmente e sarà efficace nei confronti degli eredi che almeno 30 giorni prima, non abbiano effettuato tale comunicazione.

Pertanto, nel caso deciso dalla Cassazione, gli atti non dovevano essere notificati al defunto nel suo ultimo domicilio con il rito previsto dall’art.140 c.p.c., ma dovevano essere diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente (mancando la comunicazione delle loro generalità e del domicilio), in quanto il rispetto di tale procedimento notificatorio non ha solo carattere puramente formale, ma incidendo sul rapporto tributario relativo ad un soggetto deceduto, è causa di nullità insanabile ed assoluta della notifica stessa e quindi dell’atto.

Infine, in materia di contenzioso tributario, la Sentenza della Corte Costituzionale n.75 depositata il 9 aprile 2019 ha stabilito che le notifiche a mezzo PEC effettuate entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile sono da considerare tempestive per il notificante, ancorché avvenute oltre le ore 21. Rimane fermo che per il destinatario delle stesse, la notifica fatta dopo le ore 21 si considera avvenuta il giorno successivo per tutelare il suo diritto al riposo ai sensi dell’art.16-septies del DL179/2012, mentre per il mittente non esiste l’obbligo di dover terminare ogni attività entro le ore 21, cosa che altrimenti penalizzerebbe il suo diritto di difesa riducendo l’ultimo giorno utile di tre ore.

La Corte di Cassazione finora riteneva, invece, tale limite orario insuperabile in quanto espressamente previsto dalla legge ed applicabile sia al mittente che al destinatario dell’atto non consentendo di applicare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica stessa per i due soggetti.

Con la Sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha preso atto della differenza tra le ordinarie notifiche cartacee e quelle digitali a mezzo PEC, le quali ultime non richiedono particolari attività da parte del destinatario o l’accesso al suo domicilio, risultando, pertanto, possibile considerare tempestive per il notificante anche quelle avvenute oltre le ore 21, purché il messaggio di accettazione (e non la ricevuta di consegna al destinatario) sia generato entro le ore 23:59.

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