La Corte di Cassazione recentemente ha emesso varie sentenze riguardanti l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (cosiddetta IRAP), oggetto di un sempre crescente contenzioso, in special modo in relazione ai professionisti/lavoratori autonomi sulla base della configurabilità o meno dell’autonoma organizzazione, requisito essenziale per l’assoggettamento all’imposta.
La prima è la Sent.n.33382 del 27/12/2018 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Bologna (rinviando alla stessa, in diversa composizione, la causa), che aveva ritenuto un commercialista non tenuto al versamento dell’IRAP, in quanto non poteva configurarsi per esso l’autonoma organizzazione, nonostante avesse utilizzato alcuni praticanti negli anni per i quali aveva richiesto il rimborso dell’imposta versata (autonoma organizzazione che, secondo la Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.9451/2016, non sussiste quando vengono impiegati beni strumentali non eccedenti il minimo essenziale per lo svolgimento dell’attività o ci si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni meramente generiche).
L’Agenzia delle Entrate aveva però negato il rimborso, in quanto l’elevato importo delle remunerazioni erogate ai praticanti per circa 40 mila euro, faceva ritenere che la finalità principale del ricorso ai praticanti, non fosse quelle tipica della loro formazione professionale, bensì quella di incrementare la capacità produttiva del professionista e di conseguenza il suo reddito (mentre il commercialista non aveva dimostrato il contrario).
Ed anche se l’ Agenzia delle Entrate e la stessa Corte di Cassazione avevano già sostenuto in precedenza l’irrilevanza dell’utilizzo di praticanti da parte di un professionista ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione, nella Sentenza attuale, come nella precedente n.1723/2018, tale condizione viene considerata solo presunta, con una valutazione da farsi caso per caso, soprattutto quando l’attività del praticante viene retribuita con compensi molto elevati, tali da far supporre che lo stesso incida sulla capacità di produrre reddito da parte del professionista.
Successivamente la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha depositato in data 15 gennaio 2019 l’Ordinanza n.179/2019, con la quale ha rinviato l’esame del caso alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, accogliendo il ricorso di un professionista (in questo caso un avvocato) dopo che i primi due gradi di giudizio si erano conclusi a favore dell’Agenzia delle Entrate, negandogli il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2003 al 2006.
L’Ordinanza stabilisce l’irrilevanza ai fini della soggezione all’imposta dei compensi erogati occasionalmente dall’avvocato ad altri professionisti appartenenti ad altri fori per le domiciliazioni, in quanto non potevano considerarsi suoi collaboratori abituali e continuativi, tali da poter configurare l’esistenza dell’autonoma organizzazione in capo al professionista. Ed il giudice dell’appello non ha tenuto in debito conto i documenti che dimostravano, con certezza, l’assenza dell’autonoma organizzazione e che avrebbero, pertanto inciso sulla sua decisione finale.
Viene, inoltre, ribadito che, per la soggezione all’IRAP e la configurazione dell’autonoma organizzazione, è irrilevante il solo ammontare dei compensi percepiti, come stabilito dalla Sent. Cass.n.22705/2016; ed anche le spese, ancorché rilevanti, devono essere valutate se funzionali allo sviluppo della produttività o se afferenti alla sola sfera personale del professionista, come stabilito dalla Sent. Cass.n.23557/2016.
Infine, con l’Ordinanza 2633/19 pubblicata il 30 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ribadisce che qualunque Srl, anche se priva di dipendenti, è tenuta al pagamento dell’IRAP, in quanto l’attività svolta dalla Società costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta (come stabilito espressamente dall’art.2,c.1 del D.Lgs.n.446/1997).
Pertanto, ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il caso, la quale aveva precedentemente confermato la Sentenza emessa in primo grado che condannava l’Erario a rimborsare l’IRAP pagata dalla Società, sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa non fosse dovuta come nel caso dei lavoratori autonomi che non si avvalgono di lavoratori dipendenti .
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