Durante il periodo delle festività natalizie si moltiplicano gli omaggi ed i regali ai clienti o ai dipendenti da parte di imprese e professionisti. E’ pertanto utile ricordare il corretto trattamento fiscale sia ai fini della determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo e sia il relativo trattamento ai fini IVA degli stessi.
Innanzi tutto occorre distinguere tra i beni la cui produzione o scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa, da quelli oggetto dell’attività propria dell’impresa o tra beni di costo unitario inferiore o superiore ai 50 euro.
Relativamente ai beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, acquistati e destinati ad essere ceduti gratuitamente, essi vanno ricondotti, indipendentemente dal costo unitario, nella categoria delle “spese di rappresentanza”. Queste ultime sono individuate dall’art.1 D.M. 19/11/2008, come quelle spese sostenute per feste, eventi di intrattenimento, ricevimenti organizzati per ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose, o per l’inaugurazione di nuove sedi o uffici dell’azienda o in occasione di fiere, mostre o eventi similari in cui sono esposti i beni ed i servizi offerti dall’azienda o, infine, tutte quelle spese per beni e servizi erogati gratuitamente, compresi i contributi per convegni, seminari o manifestazioni simili.
L’inerenza di tali spese di rappresentanza, se effettivamente sostenute e documentate, dipende quindi dal fatto che abbiano ad oggetto erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, siano effettuate per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e le stesse siano ragionevoli e coerenti con l’obiettivo di arrivare a produrre benefici economici all’impresa stessa. E’ necessario, pertanto che le stesse siano sostenute a favore di clienti effettivi o potenziali dell’azienda e ne venga conservata idonea documentazione.
Ai fini delle imposte dirette la deducibilità delle spese di rappresentanza viene determinata:
– Nel caso di reddito di impresa, in funzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa sulla base di un test di congruità a scaglioni progressivi (1,5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dei ricavi fino a 10 milioni di euro, 0,6{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro, 0,4{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per la parte eccedente i 50 milioni di euro).
– Nel caso del reddito di lavoro autonomo,invece, il test di congruità prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza entro il limite dell’1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dei compensi percepiti nell’anno.
Qualora la spesa sia sostenuta per i dipendenti dell’impresa, la stessa sarà interamente deducibile ai fini delle imposte sul reddito (art.108 TUIR) e saranno tassate in capo ai dipendenti se di importo superiore ai 258,23 euro.
Per quanto riguarda gli omaggi di importo inferiore ai 50 euro (valore da intendersi riferito all’intero omaggio e non ai singoli beni che lo compongono se formato da più cose, come ad esempio un cesto natalizio), pur essendo sempre considerati spese di rappresentanza, sono interamente deducibili dal reddito senza alcuna limitazione.
Riguardo il trattamento degli stessi ai fini IVA, qualora gli omaggi siano di costo unitario inferiore ai 50 euro, come stabilito dal D.Lgs.175/2014, l’IVA risulterà detraibile all’atto dell’acquisto e la successiva cessione gratuita sarà irrilevante ai fini IVA se fatta dalle imprese; mentre risulterà imponibile se fatta dai lavoratori autonomi (tranne nel caso non abbiano detratto l’IVA all’atto dell’acquisto).
Per gli omaggi di importo superiore ai 50 euro, l’IVA all’atto dell’acquisto sarà sempre indetraibile e la successiva cessione gratuita sarà da considerarsi fuori campo IVA sia se effettuata dalle imprese che dai lavoratori autonomi.
Anche pranzi e cene “di auguri” a cui partecipino clienti e fornitori sono considerate spese di rappresentanza e sono deducibili per il 75{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della spesa sostenuta e sempre nei limiti percentuali visti in precedenza (mentre l’iva è indetraibile). Nel caso che a questi pranzi o cene partecipino solo i dipendenti, invece, tali spese sono deducibili per il 75{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della spesa sostenuta, nel limite dello 0,50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (e l’iva indetraibile).
Infine, nel caso in cui il bene oggetto di cessione gratuita rientri nell’attività propria dell’impresa, ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento è lo stesso visto per i beni “estranei”all’attività dell’impresa, una volta riqualificati i costi inizialmente sostenuti per acquistare o produrre tali beni, in spese di rappresentanza.
Per quanto riguarda l’IVA, considerato che all’atto dell’acquisto normalmente è stata detratta, in quanto l’acquisto o la produzione sono avvenuti prima della destinazione ad omaggi del bene stesso, la successiva cessione gratuita risulterà imponibile ai fini IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni e salvo il solo caso in cui al momento dell’acquisto la relativa IVA non sia stata, invece, detratta.
L’impresa però, potrà farsi carico dell’IVA sul bene destinato ad omaggio, non esercitando la rivalsa sul cliente o emettendo un’autofattura per omaggi o annotando la cessione gratuita sul registro degli omaggi.
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