Due recenti risposte all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate si sono occupate del trattamento fiscale relativo ad operazioni di cessioni di partecipazioni in caso di presenza di clausole di integrazione del prezzo (earn out).
La prima risposta all’interpello n.686 pubblicata in data 8 ottobre 2021, ha analizzato il caso di una cessione di partecipazioni da parte del padre al figlio avvenuta nel 2015 con l’obbligo contestuale per quest’ultimo di retrocedere al primo una parte del ricavato dell’eventuale futura cessione della stessa; successivamente nel corso del 2019, il figlio cedeva la partecipazione ricevendo anche un’integrazione del prezzo l’anno successivo e retroagiva tale somma al padre attraverso un contratto di cessione del credito, al fine di estinguere il suo obbligo assunto in sede di acquisto della partecipazione avvenuto anni prima.
Le clausole di integrazione del prezzo di cessione, o earn out, assolvono alla finalità di riequilibrare il prezzo di vendita nel caso intervengano delle variazioni nei fattori utilizzati per la sua determinazione e pertanto, in funzione del principio di continuità dell’imposizione, le somme percepite attraverso tali clausole, andranno assoggettate allo stesso regime fiscale previsto per l’elemento da cui derivano.
La risposta all’interpello in esame, in effetti, ribadisce che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’art.67, c.1, lett. c) e c-bis) del TUIR, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente e tali plusvalenze, ai sensi del successivo art. 68 del TUIR, sono da determinarsi quale differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto delle partecipazioni stesse, aumentato di ogni onere direttamente collegato.
A far data dal 2019 anche per le plusvalenze qualificate si applica l’imposta sostitutiva del 26{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, mentre prima di tale data le stesse erano soggette a tassazione parziale con aliquota Irpef progressiva e concorrevano alla formazione del reddito complessivo per il 40{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del loro ammontare se realizzate fino al 31/12/2008, o per il 49,72{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} se realizzate tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2017 o per il 58,14{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} se realizzate dopo il 01/01/2018.
La risposta all’interpello in commento, stabilisce, che le plusvalenze in questione si considerano realizzate quando si perfeziona la cessione a titolo oneroso ed è a tale momento che si deve far riferimento per determinare il regime di tassazione applicabile, mentre il momento dell’incasso del corrispettivo, in base al principio di cassa, determina il periodo d’imposta in cui il reddito verrà effettivamente tassato.
Pertanto, nel caso in esame, l’integrazione di prezzo versata dal figlio a seguito del contratto di cessione del credito e relativa alla cessione della partecipazione realizzata nel 2015, concorrerà al reddito del padre nell’anno dell’effettivo pagamento, ovvero nel 2020, ma solo parzialmente per il 49,72{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, essendo considerata una plusvalenza derivante da cessione di una partecipazione qualificata, in base al regime vigente ante L. n.205/2017; mentre il figlio, retrocedendo tale somma al padre, non realizzerà nessuna plusvalenza tassabile da indicare in dichiarazione dei redditi, dato che tale somma andrà anche ad incrementare il costo fiscale della partecipazione, determinando, quindi, un reddito diverso pari a zero.
Anche la successiva risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n.782 ha ribadito tali conclusioni, considerando le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente (pari alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il costo di acquisto), realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso ed in cui si stabilisce il regime fiscale applicabile alle stesse; mentre poi, in base al principio di cassa, quando si percepisce effettivamente il corrispettivo, si determina il periodo d’imposta in cui avviene la tassazione.
Ed anche nel caso di un contratto con clausola di integrazione del prezzo, quando si perfeziona la cessione si realizza un reddito diverso per la parte di corrispettivo fissa; successivamente al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola di earn out ed alla percezione dell’integrazione prestabilita, si realizzerà un altro reddito diverso, della stesa natura del primo.
La risposta in esame, inoltre, afferma che, nel caso siano previste le clausole di earn out ed il cedente abbia provveduto alla rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione, le modalità di pagamento del corrispettivo non devono portare ad un doppia imposizione dello stesso, non assoggettando a tassazione sia la parte fissa che eventualmente quella variabile, fino a concorrenza del valore così rideterminato.
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