Operazioni straordinarie, contenzioso in materia di cessione di partecipazioni rivalutate

News | pubblicato il 25-11-2021
a cura di Studio Gargani

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, n. 25131, depositata in data 16 settembre 2021, si è occupata del caso della cessione di una partecipazione da parte di persone fisiche non imprenditori, che avevano in precedenza provveduto alla rideterminazione del costo fiscale della stessa, ad una società partecipata dagli stessi cedenti.

Per la Cassazione, l’operazione con la quale tre fratelli hanno ceduto le partecipazioni affrancate ad una holding da loro partecipata, è da considerarsi lecita e non riveste carattere abusivo, potendosi in essa riscontrare delle valide ragioni extrafiscali non marginali, da non identificarsi nella redditività immediata, ma nella riorganizzazione dell’assetto societario e nel miglioramento funzionale, strutturale ed organizzativo dell’impresa.

Il contenzioso originava da una diversa visione da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della cessione posta in essere, in quanto con essa non si addiveniva ad un effettivo disinvestimento, considerato che le persone fisiche avrebbero continuato a possedere indirettamente la partecipazione oggetto di cessione attraverso la società cessionaria di cui rimanevano soci.

In tal caso per l’Agenzia delle Entrate si sarebbe trattato di una cosiddetta “operazione circolare”, ovvero una cessione indiretta a sé stessi, che non avrebbe determinato una variazione significativa dell’assetto economico-giuridico preesistente del soggetto, violando in tal modo l’art. 10-bis della L. n.212/2000 in materia di abuso del diritto, come già affermato in precedenti documenti di prassi.

Ed inoltre, per l’Amministrazione Finanziaria, il vero scopo della cessione, era solo quello di trasformare il flusso di denaro proveniente dalla società cessionaria verso i suoi soci (che, è bene ricordare però, nella fattispecie in esame erano anche i cedenti della partecipazione rivalutata), da dividendo che sarebbe stato imponibile in capo ai percipienti, in corrispettivo della cessione che non avrebbe, invece, generato plusvalenza per gli stessi, a seguito dell’avvenuto affrancamento dei plusvalori latenti effettuato in precedenza.

La Sentenza della Cassazione, così come già stabilito dai giudici di secondo grado, ha riconosciuto che con la cessione si è, invece, ottenuto il risultato, non secondario, di poter liquidare la quota ai soci che non fossero intenzionati a continuare a gestire direttamente la società a cui la partecipazione oggetto di cessione si riferiva, senza che essi necessariamente ne perdessero il controllo della proprietà, ancorché in modo indiretto.

Diversamente, in caso i soci avessero posto in essere un’operazione di conferimento delle loro partecipazioni nella holding, per addivenire alla loro liquidazione, si sarebbe dovuto procedere successivamente alla cessione della relativa quota nella conferitaria, cosa che avrebbe comportato la modifica delle percentuali di proprietà della stessa.

Si ravvisa, infine, che tale decisione riveste importanza anche in vista della possibilità di rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute da persone fisiche non imprenditori al 1 gennaio 2021, da effettuarsi, sulla base delle disposizioni emanate per l’anno 2021 inizialmente con la L. n.178/2020 e successivamente oggetto di proroga, entro il 15 novembre 2021, a seguito di perizia di stima redatta ed asseverata da un professionista abilitato ed al contestuale versamento dell’imposta sostitutiva dell’11{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} sul valore della stessa (totale o solo per la prima delle tre rate annuali di pari importo); scomputando eventualmente da tale ammontare l’imposta sostitutiva già pagata, qualora le medesime partecipazioni fossero già state oggetto di una precedente rideterminazione del loro costo fiscale, o presentando istanza di rimborso per quanto già versato.

Contattaci subito per maggiori info!


Modulo di contatto

Compila il form


Telefono

+39 06 8077278


Fax

+39 06 8077021


Modulo di contatto







    Rispondi correttamente alla domanda.

    Accetto trattamento dati →
    Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini di contatto diretto.

    * Cambi obbligatori


     Dove siamo

    Via Nicolò Tartaglia, 11, 00197 Roma

    Condividi ➤