La compensazione del credito IVA dal 1 gennaio 2018

News | pubblicato il 16-03-2018
a cura di Studio Gargani

Ogni anno, sin dal 1° gennaio è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo all’anno precedente. Esistono tuttavia alcuni limiti, legati all’ammontare del credito utilizzabile, che richiedono alcuni accorgimenti da parte del contribuente.

Fino a 5mila euro non ci sono limiti, e la compensazione è libera. Per compensare importi superiori a 5mila euro, occorre attendere il 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, munita del  visto di conformità rilasciata da un professionista abilitato.

In caso di presentazione del Mod. F24 con compensazione, è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), indipendentemente dall’ammontare compensato. E’ stata eliminata la disposizione secondo cui i titolari di partita Iva  sono obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del credito IVA  di importo annuo superiore a € 5.000.

Quando si parla di limiti alla compensazione ci si riferisce alla compensazione orizzontale, perché quella verticale non è soggetta a limitazione. La compensazione, infatti, può essere:

  • Verticale: il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni;
  • Orizzontale: il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse dall’Iva. Questo tipo di compensazione è soggetta, invece, a limitazioni.

Ricordiamo poi che esiste un limite alla compensazione orizzontale, che è stato portato (dall’art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013), a decorrere dal 2014, a 700.000 € in luogo del precedente 516.546,90 €.

Fatta questa premessa vediamo ora le regole di compensazione del credito IVA, e in particolare quello del 2017, utilizzabile dal 2018.

 

Regole di utilizzo per il 2018

La compensazione del credito Iva annuale può essere effettuata:

  • dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a 5.000 € (per esempio: il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall’1.1.2018);
  • dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA, munita di visto di conformità, per importi superiori a 5.000 €. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Questa limitazione è nata  per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale, ed è stata di recente modificata con il D.l. 50/2017 (per esempio: il credito IVA 17 di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all’ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno  successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione -per importi superiori a 5.000 Euro-non potrà avvenire prima dell’11.02.2018).

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui  l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.

 

 

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