Le società di capitali sono tenute entro venerdì 16 marzo 2018 a effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l’anno 2018.
La tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali:
- sostituisce tutte le tasse di concessione governativa che altrimenti sarebbero dovute per ognuna delle formalità di numerazione e bollatura eseguite nel corso dell’anno di riferimento;
- è dovuta in misura fissa pari a:
- € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2018 è di importo non u a € 516.456,90
- € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2018 è di importo superiore a € 516.456,90
- è deducibile ai fini IRES e IRAP.
Sono tenute all’adempimento anche:
- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
I soggetti esonerati dal pagamento della tassa vidimazione annuale libri sociali 2018 sono:
- le società cooperative/di mutua assicurazione;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortile;
- le società di capitali dichiarate fallite;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002).
In merito alle modalità di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, queste sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:
- il versamento relativo all’anno di inizio attività (società di capitali costituita dal 1° gennaio 2018): va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (modello AA7/10), su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
- il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, e indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
L’omesso / tardivo versamento della tassa in esame può essere regolarizzato tramite il ravvedimento applicando le sanzioni ridotte in ragione del termine di regolarizzazione:
– dallo 0,1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} all’1,4{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/10) entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per ogni giorno di ritardo;
– l’1,50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/10) dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
– l’1,67{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (15{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/9) dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
– il 3,75{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (30{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/8) entro 1 anno (dal 16.3) – Entro il prossimo 16.3.2018 è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2017 e scaduta il 16.3.2017;
– il 4,29{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (30{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/7) entro 2 anni (dal 16.3);
– il 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} (30{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} x 1/6) entro il termine di accertamento;
L’importo della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso di interesse legale (0,1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} nel 2017, 0,3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dall’1.1.2018.
Nel momento in cui avviene il “tardivo” versamento della tassa non contestuale al versamento della sanzione ridotta, quest’ultima va commisurata in base ai giorni di ritardo del versamento della tassa.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, che in presenza di un versamento eseguito con 3 giorni di ritardo e regolarizzato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0.3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}.
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