La Società tra professionisti STP è stata introdotta e riconosciuta da poco nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare regolamentata dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, portante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. Tale decreto ministeriale, ha infatti provveduto a definire i modelli di società, l’oggetto della prestazione professionale e la sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, come funziona una società tra professionisti nel 2018 e come fare l’iscrizione al registro delle Imprese e dell’eventuale iscrizione all’albo o ordinamento ecc.
Le società tra professionisti articolo 1 del D.M 34/2013 sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa) che hanno l’esercizio di una o più attività professionali come oggetto. Si parla infatti di STP mono disciplinare quando l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio di una sola attività mentre si ha una STP multi disciplinare quando l’oggetto sociale prevede più attività professionali.
Possono aprire una STP i soli professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia, quelle che per essere esercitate hanno l’obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è, pertanto, riservata alle professioni protette come ad esempio quella dei:
- Medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistenti sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- Infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- Maestri di sci;
- Ingegneri e Avvocati;
- Commercialisti ed esperti contabili.
Il Notariato specifica che la società tra professionisti può essere aperta come SRL e quindi con un versamento del capitale sociale da 1 a 10.000 euro mentre non è possibile aprire una SRL semplificata perché il comma 4 dell’art. 10, l. 483/2011 impone l’adozione nell’atto costitutivo di clausole statutarie pattizie incompatibili con il modello standard stabilito per le s.r.l. semplificate.
I professionisti prima di scegliere la forma societaria più adatta alle proprie necessità devono comunque tenere bene presente 2 fattori molti importanti che caratterizzano l’oggetto sociale della STP quali:
1) Regime di responsabilità per la prestazione professionale che rimane ancora un fattore molto controverso tra chi ritiene che la responsabilità del singolo professionista ricada anche sugli altri soci e tra coloro che ritengono che tale responsabilità sia legata solo al professionista che esercita l’attività in via esclusiva con il cliente;
2) l’eventuale presenza di soci non professionisti per le prestazioni tecniche.
I requisiti richiesti per aprire e costituire una società di professionisti sono i seguenti:
- Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Sono pertanto escluse le cd. professioni “non protette” ovvero quelle esercitate senza obbligo di iscrizione a ordini, albi o collegi;
- I soci della STP devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, residenti in uno dei paesi degli Stati membri dell’Unione europea. Pertanto la partecipazione di soggetti non professionisti è relativa solo allo svolgimento di prestazioni tecniche strumentali alla società o per finalità di investimento;
- Numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve determinare una maggioranza di due terzi. La mancanza di tale requisito per oltre 6 mesi produce lo scioglimento della società e la sua iscrizione presso il relativo albo;
- Incarico professionale: va conferito solo ai soci in possesso dei requisiti e designato direttamente o indirettamente dall’utente;
- Obbligo stipulazione polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti della STP;
- Esclusione del socio espulso e cancellato dall’albo;
- La denominazione sociale STP deve contenere obbligatoriamente l’indicazione di società tra professionisti;
- Le società cooperative devono essere costituite da almeno 3 soci persone fisiche.
Tutti questi requisiti STP oltre che a dover essere posseduti dai soci professionisti al momento della costituzione della società devono essere ricompresi nello statuto, inoltre è vietata la partecipazione dei soci ad altre società di professionisti mentre è possibile lo svolgimento dell’attività in forma autonoma e individuale o all’interno di un’associazione professionale rispetto alla STP.
I passi da compiere per iscrivere la STP al registro delle imprese sono:
- Stipula dell’atto costitutivo della STP secondo le modalità previste dal libro V, titoli V e VI C.C. per la forma societaria prescelta.
- Presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Ordinaria per la società e Sezione Speciale STP con successivo rilascio del Certificato di iscrizione come società inattiva.
- Domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo di riferimento, verifiche e successiva delibera di accettazione, pubblicazione dati nella Sezione Speciale dell’Albo professionale.
- Annotazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
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