La legge di Bilancio 2018 ha posticipato l’entrata in vigore del regime dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI) introdotto dall’art. 1, commi da 547 a 549, della legge 232/2016. Le imprese individuali e le società di persone che decideranno di esercitare l’opzione per il regime di tassazione con aliquota proporzionale del 24 per cento potranno avvalersene dal 1° gennaio 2018.
Il nuovo regime si caratterizza per la previsione secondo cui il reddito d’impresa prodotto non concorre alla formazione del reddito complessivo, essendo assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}). Più precisamente la norma stabilisce che i proventi realizzati nel nuovo regime non concorrono alla determinazione del reddito complessivo dell’imprenditore o del socio, fino a quando non si realizzi la condizione “sospensiva” rappresentata dal prelievo degli utili dalla sfera imprenditoriale.
Con la disapplicazione del criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF (art. 5 TUIR), l’introduzione dell’IRI fa sì che il reddito d’impresa non debba concorrere alla formazione del reddito personale del socio nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale. Il criterio di tassazione sarà invece ordinario qualora gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti siano prelevati dall’imprenditore o distribuiti ai soci.
La norma stabilisce che le somme distribuite all’imprenditore o al socio, a fronte dell’applicazione dell’ordinaria tassazione Irpef siano deducibili dal reddito dell’impresa individuale o della società.
Dalla base imponibile IRI sono infatti deducibili le somme prelevate dai soci mediante utili o riserve di utili maturati in costanza di applicazione del regime, nei limiti di un plafond pari al reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite riportabili a nuovo.
L’art. 58 della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) ha stabilito che, in caso di fuoriuscita dal regime, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, nei limiti in cui le stesse siano state assoggettate a tale imposta, devono concorrere a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci. Parallelamente la norma riconosce ai medesimi soggetti un credito d’imposta pari all’IRI versata dall’impresa su tali utili (e dunque nella stessa misura del 24{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}), garantendo la simmetria impositiva tra società e soci.
Nel calcolo della convenienza della nuova Iri, bisogna tener conto di diversi fattori, quali addizionali all’Irpef, presenza di detrazioni personali, altri redditi dell’imprenditore, inoltre chi dovesse prelevare un importo consistente degli utili per impegno personale (è il caso degli imprenditori individuali che vivono del proprio lavoro) potrebbe avere una scarsa convenienza a scegliere l’Iri, proprio perché gran parte del reddito cadrebbe comunque a tassazione ordinaria.
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