Con la risposta all’interpello n.248 del 6 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la serie di operazioni straordinarie prospettate, costituite da un conferimento di partecipazioni e dalla successiva scissione societaria asimmetrica non determinano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto non contrarie alle disposizioni fiscali o ai principi dell’ordinamento giuridico tributario vigenti, sia riguardo le imposte sui redditi che le imposte d’atto.
La risposta in esame ha affrontato il caso in cui due società, di proprietà di due diverse compagini sociali di tipo familiare, possedevano il 50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} ciascuna di diverse società immobiliari ed in previsione di separare le proprie sorti, decidevano per il conferimento di tali partecipazioni, in regime di realizzo controllato ex art.175 TUIR, a favore di una società conferitaria di nuova costituzione, la quale, pertanto, diveniva proprietaria al 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} delle società immobiliari e risultava partecipata al 50{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dalle società conferenti riconducibili ai due diversi gruppi familiari.
Successivamente, la conferitaria avrebbe attuato una scissione totale asimmetrica a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione ognuna delle quali partecipata interamente da una delle conferenti originarie, tra cui suddividere le varie partecipazioni totalitarie possedute nelle varie immobiliari, al fine di realizzare attraverso tale ripartizione un equilibrio patrimoniale senza dover procedere ad eventuali conguagli in denaro.
L’Agenzia delle Entrate conferma che tale schema non presenta rischi di abuso del diritto, non ravvisando in esso artifici giuridici posti in essere per pervenire al medesimo risultato che si potrebbe raggiungere attraverso conferimenti plurimi e successiva scissione.
Va ricordato che, a fronte di una situazione simile per quanto riguarda la sequenza delle operazioni straordinarie poste in essere, l’Agenzia delle Entrate era arrivata ad una decisione diametralmente opposta nel caso oggetto della risposta all’interpello n. 30 dell’8 ottobre 2018. In tale schema era previsto, però, un conferimento di partecipazioni di un’unica società, a favore di una stessa conferitaria da parte di più persone in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177 TUIR (pertanto, grazie all’acquisito controllo della conferitaria ottenuto dall’insieme dei vari conferimenti) e successiva scissione totale asimmetrica della conferitaria a favore di newco beneficiarie partecipate ognuna al 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} dai soci conferenti, nelle medesime proporzioni dei conferimenti iniziali.
In tal caso per escludere l’abuso del diritto ai sensi dell’art.10-bis L.212/2000 e l’artificiosità dello schema suddetto, andrebbe comprovata l’esistenza di sostanziali valide ragioni extrafiscali, da valutare caso per caso.
Con la risposta all’interpello n.371 del 17 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’ulteriore operazione complessa, articolata attraverso un conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione da parte del conferente delle relative partecipazioni nella società conferitaria.
Tale fattispecie, per l’Amministrazione Finanziaria, non potrà essere tassata ai fini dell’imposta di registro riqualificando il tutto in una cessione d’azienda, con aliquote proporzionali in base ai singoli beni, in quanto ciò non è più consentito dall’art.20 del DPR n.131/86 nell’attuale formulazione, ma sarà soggetta solo alle imposte fisse applicabili ai diversi atti di cui si compone lo schema complessivo.
Mentre, infatti, l’orientamento giurisprudenziale previgente ammetteva la possibilità di riqualificare l’insieme degli atti collegati posti in essere, sulla base degli effetti economici prodotti dagli stessi, con la riformulazione dell’articolo in questione ad opera della Legge di bilancio 2018 e successivamente della Legge di bilancio 2019 che l’ha resa retroattiva, è stato stabilito l’obbligo di interpretare gli atti da registrare sulla sola base del loro contenuto giuridico, escludendosi, pertanto, il riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali agli stessi, inserendo un espresso rinvio all’art.10-bis della L.n.212/2000 sull’abuso del diritto, al fine di consentire, ove necessario, di analizzare le ragioni economiche dell’operazione.
E la legittimità di tale riformulazione è stata stabilita anche dalla Corte Costituzionale con la Sent. n.158/2020, che ha confermato la natura di imposta d’atto dell’imposta di registro. Per l’Agenzia delle Entrate resta comunque la possibilità di vagliare l’operazione sotto il profilo dell’abuso del diritto, in quanto l’art.20 del DPR n.131/86 riguarda l’interpretazione del solo contenuto giuridico dell’atto da registrare, mentre l’art. 10-bis della L.n.212/2000 consente di analizzare se attraverso una determinata operazione o serie di operazioni straordinarie collegate si realizzino indebiti vantaggi fiscali.
Da ultimo con la risposta l’interpello n.421 del 01 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato in precedenti documenti di prassi, ovvero che un’operazione di scissione non proporzionale asimmetrica, posta in essere per superare i conflitti tra i soci, non determina alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto non contraria alle disposizioni tributarie o ai principi dell’ordinamento tributario; né si ravvisa nel caso in esame l’eventuale abuso del diritto ex art. 10-bis L. n.212/2000, essendo l’operazione finalizzata a rendere i due soci indipendenti nella gestione dei singoli immobili a ciascuno attribuiti. Come stabilito dall’art. 173 TUIR, ai fini delle imposte dirette l’operazione avviene in neutralità fiscale in quanto non si realizzano o distribuiscono plusvalenze o minusvalenze dei beni della scissa; pertanto, con il cambio delle partecipazioni non si generano redditi in capo ai soci della scissa, salvo eventuali conguagli in denaro.
I plusvalori poi concorreranno a formare il reddito se i beni verranno ceduti a titolo oneroso o saranno oggetto di risarcimento a seguito di perdita o danneggiamento o usciranno dalla sfera imprenditoriale o verranno assegnati ai soci.
Ed anche ai fini delle imposte indirette non si ravvisano vantaggi fiscali indebiti; per l’IVA si applicherà l’art. 2, c.3 del DPR 633/1972 e l’art.19-bis2,c.7, del DPR 633/1972 nel caso ci siano i presupposti per la rettifica della detrazione dei beni ammortizzabili e dei fabbricati; le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute, invece, in misura fissa di 200 euro ciascuna.
Infine, l’Agenzia delle Entrate potrà comunque accertare se, attraverso l’operazione posta in essere, vi sia stato un arricchimento di un socio rispetto all’altro o una distribuzione non equa dei valori economici riferiti alle partecipazioni attribuite ai soci, rispetto a quelli delle partecipazioni originarie degli stessi nella scissa.
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