Operazioni Straordinarie: interpelli in materia di scissioni ed abuso del diritto

News | pubblicato il 26-06-2023
a cura di Studio Gargani

Con la risposta all’interpello n.317 datata 8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito non esserci abuso del diritto ex art.10-bis della L.n.212/2000, relativamente ad un’operazione di scissione parziale, in cui una partecipazione posseduta dalla scissa, viene trasferita alla propria controllante.

Tale operazione avrebbe consentito la riorganizzazione di un gruppo aziendale, attraverso una scissione parziale con la quale la società scissa attribuiva alla beneficiaria (rappresentata dal proprio socio unico controllante), l’intera partecipazione che deteneva in un’altra società; trasferendo in tal modo il controllo diretto di quest’ultima alla capogruppo.

L’Agenzia delle Entrate aveva già ritenuto non abusiva nella risposta all’interpello n.282 del 23 aprile 2021 un’operazione di scissione parziale nella controllante, con la quale venivano attribuite alla beneficiaria capogruppo tutte le partecipazioni ed i rapporti finanziari di debito e di credito nelle società del gruppo, ad esclusione di quelle in società che svolgevano attività agricola che sarebbero rimaste alla scissa, oltre le disponibilità finanziarie eccedenti il fabbisogno della scissa.

In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ribadisce la possibilità di scelta da parte del contribuente nel porre in essere operazioni che conducono al medesimo risultato, ancorché alcune a carattere neutrale (come nella fattispecie in esame attraverso la scissione ex art. 173 del TUIR) ed altre a carattere realizzativo (come sarebbe stato, in caso, nell’ipotesi alternativa dell’assegnazione della partecipazione al socio), in quanto entrambe aventi pari dignità, per la riorganizzazione del gruppo societario e non finalizzate a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

La neutralità della scissione, infatti, presuppone che il Patrimonio Netto attribuito alla beneficiaria dovrà essere costituito rispettando la natura e la proporzione delle poste di Patrimonio Netto che erano presenti nella società scissa (ovvero riserve di capitale e riserve di utili, senza considerare le eventuali riserve in sospensione d’imposta già ricostituite dalla beneficiaria).

Ed inoltre, se come nel caso di specie l’operazione di scissione avviene con la beneficiaria che è già socia della scissa, la controllante dovrà procedere al parziale annullamento della partecipazione originariamente detenuta, riducendo il costo fiscale della stessa, proporzionalmente al rapporto tra il valore effettivo del Patrimonio Netto scisso e quello della società ante scissione. Infine, la risposta in commento, conferma la neutralità dell’operazione anche ai fini Irap, l’applicazione dell’imposta di registro in termine fisso di 200 euro, mentre per quanto riguarda l’iva viene ribadita l’assenza dell’abuso di diritto, non trattandosi di un’attribuzione di beni a società di mero godimento e considerando l’operazione in oggetto come fuori campo iva, con eventuale rettifica della detrazione sui beni ammortizzabili acquisiti a seguito della scissione da parte della beneficiaria, qualora ricorrano i relativi presupposti.

Anche con la successiva risposta all’interpello n.343 del 5 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’abuso del diritto ex art.10-bis della L. n.212/2000 relativamente ad un conferimento di immobili esteri, seguito da due operazioni di scissione (una parziale e proporzionale e l’altra non proporzionale ed inversa), attraverso le quali il patrimonio immobiliare della scissa viene allocato in quattro distinte società beneficiarie unipersonali.

L’Amministrazione Finanziaria conferma che qualora le società beneficiarie non usufruiscano di regimi di tassazione agevolati, i plusvalori dei beni attribuiti alle stesse, rimarranno latenti a seguito della scissione fin quando non fuoriusciranno effettivamente dal regime ordinario d’impresa. Anche in questa fattispecie, quindi, per l’Amministrazione Finanziaria, il risultato finale dell’attribuzione del patrimonio immobiliare alle quattro società beneficiarie, conseguito attraverso l’operazione di scissione (neutrale ex art.173 TUIR), è stata considerata equiparabile all’alternativa dell’assegnazione dei beni stessi (avente, invece, carattere realizzativo).

Ciò, sempre nel rispetto della condizione, che tali asset societari non siano destinati ad un contesto extra imprenditoriale, al fine di favorire interessi personali dei soci e non delle società coinvolte nella scissione.

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

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