Operazioni Straordinarie: contenzioso ed interpello in materia di Scissioni

News | pubblicato il 18-04-2023
a cura di Studio Gargani

La recente Sentenza della Corte di Cassazione n.5204/2023 depositata in data 20 febbraio 2023, ha stabilito che in caso di un’operazione straordinaria di scissione parziale, la società beneficiaria risponde, per i debiti fiscali della scissa sorti anteriormente all’operazione stessa, solidalmente ed illimitatamente, con ciò derogando a quanto previsto in tema di responsabilità civilistica.

Il caso in esame nasceva dal ricorso della beneficiaria contro alcune cartelle di pagamento ad essa notificate, non precedute dalla notifica del prodromico avviso di accertamento e liquidazione, relative a debiti tributari della scissa per anni d’imposta antecedenti alla scissione.

In primo grado il ricorso aveva trovato accoglimento, ma successivamente, tale Sentenza, era stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in quanto la notifica di tali cartelle era stata fatta ad essa proprio in qualità di beneficiaria dell’operazione di scissione parziale e, pertanto, da ciò sarebbe discesa la propria responsabilità solidale ed illimitata, indipendentemente dal fatto che i debiti fiscali della scissa fossero anteriori all’operazione stessa.

La Cassazione, ha confermato la decisione del Giudice di secondo grado, stabilendo che, in deroga alla responsabilità per le obbligazioni civili, soggetta ai limiti previsti dagli artt.2506-bis, c.2, Cod Civ. e 2506-quater, c.3, Cod. Civ. e seppur distinguendo gli obblighi erariali a carico della scissa e della beneficiaria, la responsabilità per i debiti fiscali della scissa per anni antecedenti all’operazione straordinaria, ex art.173 TUIR, si estende solidalmente ed illimitatamente a tutte le Società partecipanti alla scissione parziale, senza tener conto della quota di Patrimonio Netto assegnata a ciascuna, al fine di garantire il soddisfacimento del credito erariale (come stabilito anche dalla Sent. Corte Costituzionale n.90 del 2018 e da costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione).

Con la risposta all’interpello n.263 del 21 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato l’abuso del diritto ex art.10- bis della L.n.212/2000, in un’operazione di riorganizzazione aziendale, attuata attraverso una scissione parziale proporzionale di sola liquidità tra la scissa e la beneficiaria, in quanto la finalità principale perseguita era quella di trasformare un debito di finanziamento della beneficiaria verso la scissa, in una posta di Patrimonio Netto della beneficiaria, senza che vi sia un effettivo aumento della liquidità delle due società.

La vicenda riguardava, per l’appunto, due società appartenenti alla stessa famiglia, ovvero una holding di partecipazioni che disponeva di risorse finanziarie ed una società di gestione del restante patrimonio che era stata già in precedenza finanziata dalla holding, bisognosa di incrementare la propria patrimonializzazione e riequilibrare il rapporto tra capitale proprio e di terzi.

Tale riorganizzazione societaria si sarebbe attuata, dapprima attraverso la richiesta da parte della seconda società di un finanziamento bancario a breve scadenza, con il quale avrebbe poi rimborsato i finanziamenti in precedenza ottenuti da parte della holding; successivamente quest’ultima avrebbe posto in essere una scissione parziale proporzionale di sola liquidità a favore della beneficiaria per un importo maggiore rispetto al finanziamento bancario ottenuto.

Sebbene lo stesso risultato in termini di patrimonializzazione poteva ottenersi con la fusione tra le due società, così facendo, però, non sarebbero più state separate le diverse attività, sia in un’ottica di diversificazione dei rischi e sia in vista di un futuro passaggio generazionale.

Affinché si possa parlare di abuso del diritto ex art.10-bis della L. n.212/2000 in merito ad un’operazione o insieme di operazioni, si deve riscontrare l’assenza di sostanza economica delle stesse e lo scopo essenziale di perseguire di un vantaggio fiscale indebito, contrario ai principi dell’ordinamento tributario (ad esempio una scissione che serva solo a mascherare l’attribuzione del patrimonio aziendale ad alcuni soci, attraverso l’assegnazione dei beni della scissa a società non operative di mero godimento, per posticipare la tassazione delle eventuali plusvalenze sui beni stessi o sulle riserve di utili godendo della neutralità fiscale della scissione in base all’art.173 del TUIR).

Lo stesso art. 10-bis, però, esclude l’abuso qualora si possano ravvisare valide ragioni extrafiscali non marginali, come il riassetto organizzativo al fine di un miglioramento gestionale o strutturale dell’impresa stessa.

Nel caso oggetto di esame, però, l’Agenzia delle Entrate ha ravvisato l’indebito vantaggio fiscale perseguito in quanto non si determinava né un “reale” aumento di capitale (con l’immissione di nuova liquidità da parte dei soci, anche attraverso la preventiva distribuzione a loro dei dividendi della scissa, che avrebbero, pertanto, dovuto subire la ritenuta a titolo d’imposta del 26{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}), né un aumento “virtuale” attraverso la rinuncia al credito vantato dalla scissa nei confronti della beneficiaria.

Restano però dubbi su tale conclusione, dato che l’operazione non sembra riconducibile tra quelle dirette ad attribuire i beni della scissa al mero godimento personale dei soci per i loro esclusivi interessi, considerando il soddisfacimento anche delle esigenze della beneficiaria; inoltre l’art.10-bis, c.4, consente la libertà di scelta da parte del contribuente tra le varie opzioni previste dalla legge per addivenire allo stesso risultato, che non necessariamente deve condurre a quella fiscalmente più onerosa (anche perché, la liquidità della scissa, potrebbe non corrispondere ad utili effettivamente realizzati e distribuibili ai soci per ricapitalizzare la beneficiaria).

Alcune immagini usate in questo articolo sono state prese da www.create.vista.com

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