La recente risposta all’interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate n.94 del 19 gennaio 2023 si è occupata della deducibilità dei costi collegati al realizzo di plusvalenze su partecipazioni, sia ai fini IRES che IRAP, che beneficiano del regime agevolato della cosiddetta partecipation exemption o PEX, previsto dall’art. 87 del DPR n.917/1986 (TUIR).
Tale norma prevede l’esenzione dall’IRES del 95{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} della plusvalenza realizzata con la cessione di azioni o quote di partecipazione in società al ricorrere di specifici requisiti (possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione; classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso delle stesse; residenza fiscale della partecipata in Stati diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata, salva la possibilità di dimostrare comunque l’effettivo svolgimento di un’attività economica attraverso l’utilizzo di attrezzature, locali e personale da parte della società partecipata e che le partecipazioni non conseguano la finalità di localizzare i redditi in tali paesi; esercizio di un’impresa commerciale ai sensi dell’art.55 del TUIR da parte della società partecipata).
La legge delega n. 80/2003, dalla quale è poi disceso il regime della partecipation exemption, prevede all’art.4 l’indeducibilità dei costi connessi alla cessione delle partecipazioni rientranti in tale regime.
Ciò deriva dal combinato disposto dell’art.86, c.2 e dell’art.109, c.5, del TUIR: il primo, infatti, stabilisce che la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato; il secondo stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi e tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se inerenti ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito o che ne sono esclusi.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che tra i costi direttamente inerenti le cessioni delle partecipazioni in PEX vi rientrano gli oneri sostenuti per la cessione stessa (per perizie, spese notarili, provvigioni ecc.) e gli altri oneri accessori se specificatamente collegati alla realizzazione della plusvalenza esente; tali costi andranno scomputati dal corrispettivo derivante dalla cessione delle partecipazioni e, pertanto, saranno deducibili, nella stessa misura in cui la plusvalenza verrà tassata.
Diversamente, gli altri oneri non considerati nella determinazione della plusvalenza saranno considerati indeducibili ai sensi dell’art.109, c.5, del TUIR e ripresi quindi a tassazione per il 95{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, nella stessa misura in cui la plusvalenza è esente.
Inoltre, la risposta in esame, ha stabilito che tali somme sono escluse dal calcolo del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP, essendo correlate alla cessione della partecipazione, ovvero ad un evento che non rientra nella gestione tipica dell’impresa.
Sempre in relazione al regime agevolato della partecipation exemption si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza n.3463 del 3 febbraio 2023, sostanzialmente confermando quanto previsto nella Circolare quadro in materia dell’Agenzia delle Entrate n.36 del 4 agosto 2004, ovvero l’inderogabilità dei requisiti sopra ricordati per beneficiare della PEX; nello specifico quello riguardante l’iscrizione della partecipazione in bilancio, nel primo periodo di possesso, tra le immobilizzazioni.
Tale meccanismo di esenzione, sicuramente meno complesso del regime adottato in precedenza dei crediti d’imposta, ha come finalità quella di evitare una doppia imposizione economica (in quanto, nonostante l’esclusione dalla tassazione dei dividendi, gli stessi utili non distribuiti potrebbero essere riattratti a tassazione riflettendosi poi nel maggior prezzo di cessione della partecipazione), ma non può essere applicato dalle imprese minori in contabilità semplificata, non obbligate alla redazione del bilancio, proprio perché non sarebbe verificabile uno dei requisiti fondamentali previsti espressamente dalla norma.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’iscrizione della partecipazione nell’attivo circolante nel primo esercizio di possesso, non consente di usufruire del regime PEX, neanche se la stessa successivamente fosse riallocata tra le immobilizzazioni.
Ciò, anche considerando i diversi criteri di valutazione inerenti il trattamento contabile, atteso che le cessioni di beni iscritti nell’attivo circolante generano ricavi ordinari ed i relativi costi sono immediatamente deducibili, mentre le cessioni di immobilizzazioni generano plusvalenze ed i relativi costi vengono ammortizzati in più esercizi.
Inoltre, il contratto di cessione delle partecipazioni può prevedere clausole di integrazione del prezzo che possono far cambiare il corrispettivo in momenti successivi alla cessione, al fine di allinearlo ai parametri assunti per la sua determinazione.
In tal caso, per il cedente si modificherà la plusvalenza (o la minusvalenza) realizzata al momento della cessione e tali integrazioni concorreranno al reddito imponibile per il 5{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} se la plusvalenza aveva beneficiato in origine del regime PEX o, altrimenti, per il 100{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}; mentre per l’acquirente varierà il corrispondente costo fiscale della partecipazione acquisita.
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