Tre pronunce di diversi giudici di merito (Trib. Busto Arsizio 15/02/2022, App. Torino 26/05/2022 e Trib. Lodi 1/06/2022) sono giunte alla stesse conclusioni, in merito alla legittimità o meno ex art.2112 del Codice Civile, del trasferimento di un ramo d’azienda di un ipermercato, che non prevedeva anche il trasferimento di una parte dei lavoratori del punto vendita.
Nei casi oggetto di esame, a seguito di un piano di ristrutturazione, le società titolari dell’attività commerciale avevano suddiviso la superficie degli ipermercati in due reparti, identificando due distinti rami d’azienda: uno relativo alla vendita di prodotti alimentari e l’altro relativo alla vendita di prodotti diversi, per poi procedere al trasferimento del reparto food, escludendo i lavoratori assegnati al reparto non food, che di conseguenza venivano posti in cassa integrazione a zero ore.
Proprio questi ultimi agivano giudizialmente per veder riconosciuto sia il loro diritto alla continuazione del rapporto di lavoro con la cessionaria del ramo d’azienda, sia dei diritti e dei crediti acquisiti con il cedente, sulla base dell’unitarietà operativa e funzionale dell’azienda, ceduta in realtà totalmente in quanto i singoli reparti erano privi di autonomia e connotati dalla fungibilità del personale ad essi addetto.
L’art.2112 del Codice Civile sopra richiamato, stabilisce che si configura un trasferimento d’azienda quando vi sia un’operazione che comporti il cambiamento della titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza fine di lucro, che sia preesistente al trasferimento stesso e che conservi la propria identità ed autonomia funzionale, indipendentemente dal tipo di negozio giuridico o provvedimento utilizzato; prevedendo, inoltre, un insieme di garanzie a tutela dei lavoratori coinvolti nel trasferimento del ramo d’azienda, al fine di consentire la continuazione del rapporto di lavoro in essere presso il cessionario ed il mantenimento dei diritti e dei crediti acquisiti presso il cedente.
Le Sentenze in oggetto hanno accolto il ricorso dei dipendenti, considerando l’avvenuta cessione, come dell’intera azienda e non di un singolo ramo, in quanto i singoli reparti consistevano solo in una suddivisione meramente merceologica, risultando privi di autonomia funzionale, sia contabile che finanziaria; in violazione, pertanto, dell’art.2112 del Codice Civile e della Legge n.223/91 sui licenziamenti collettivi.
A tale conclusioni i giudici di merito sono giunti sia sulla base di quanto comunicato alle Organizzazioni Sindacali, dove non veniva fatto alcun riferimento a cessioni di singole attività o reparti e sia attraverso i principi stabiliti in materia da costante giurisprudenza di legittimità.
Per la Cassazione ed anche per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, perché si configuri la cessione di un ramo d’azienda è necessario che siano presenti entrambi i requisiti dell’autonomia funzionale e della preesistenza dello stesso: il ramo ceduto deve essere in grado, già al momento della cessione ed indipendentemente dal cedente o da eventuali integrazioni da parte del cessionario, di raggiungere la scopo d’impresa con i propri mezzi ed organizzazione; elementi non riscontrati nelle fattispecie in esame, anche in considerazione del fatto che a seguito della cessione, il presunto ramo d’azienda non food rimasto in capo al cedente, era composto da beni e da lavoratori non organizzati, inidonei a proseguire una qualsiasi attività d’impresa.
Con la risposta all’interpello n.549 del 4 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’istanza presentata dalla curatela fallimentare della società conferente per conoscere la precisa configurazione dell’operazione da porre in essere con un soggetto interessato a rilevarne il complesso immobiliare attraverso una partecipazione totalitaria in una newco, a seguito del conferimento dello stesso, ha stabilito che si è in presenza di un’azienda e non di un insieme di beni singoli, nel caso in cui l’oggetto dell’operazione straordinaria sia costituito da un complesso immobiliare destinato a centro commerciale (anche se non ancora ultimato), comprensivo delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività commerciali nelle varie unità che lo compongono, dai contratti in corso di esecuzione, tra cui uno di affitto d’azienda per una delle unità, dai contratti di assicurazione responsabilità civile verso terzi, oltre quelli per la manutenzione degli impianti e quelli relativi alle utenze ed altri beni e crediti.
Per l’Amministrazione Finanziaria in tal caso si è in presenza di un’azienda proprio perché l’insieme dei diritti e dei beni conferiti possiedono il requisito dell’unità/autonomia funzionale attraverso il quale raggiungere il fine previsto dall’oggetto sociale, ovvero la gestione del compendio immobiliare già in essere ed il completamento della parte restante del centro commerciale.
L’operazione di conferimento, pertanto, può avvenire in neutralità fiscale ai fini delle imposte sul reddito ex art.176 TUIR (e non in regime di realizzo al valore normale) e può scontare le imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) in misura fissa e non proporzionale.
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