La Sentenza della Corte di Cassazione n. 25491 depositata in data 10 ottobre 2019, risulta particolarmente importante per chiarire il rapporto trilaterale tra Fisco (debitore), cedente e cessionario del credito IVA, in quanto ha rigettato le pretese dell’Erario nei confronti del cessionario di una parte del credito chiesto a rimborso dal titolare originario, in conseguenza del regime di solidarietà passiva tra i due soggetti; ciò, anche tenuto conto del fatto che nel caso esaminato non risultavano in atti particolari assolutamente rilevanti in relazione alla cessione del credito stesso oggetto di recupero da parte dell’Amministrazione Finanziaria (come ad esempio il soggetto a cui effettivamente è stato rimborsato il credito e se il rimborso sia avvenuto prima o dopo la notifica della cessione all’Erario; nonché la stessa avvenuta notifica obbligatoria ex art.69 R.D. n.2440/1923 della cessione del credito fatta attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui si evincano chiaramente le parti contraenti e l’ammontare del credito ceduto ed infine anche l’accettazione di tale cessione da parte dell’Agenzia dell’Entrate).
Innanzi tutto la Corte ribadisce quanto asserito da costante giurisprudenza (da ultimo Sent. Cass. n. 9842/2018), ovvero che non cambiano le modalità ed i termini del rapporto da cui trae origine il credito ceduto; di conseguenza l’Erario diventerà obbligato ad effettuare il rimborso nei confronti del cessionario, che è legittimato a riceverlo, così come lo era precedentemente verso il cedente.
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di secondo grado in quanto subordinava alla preventiva infruttuosa escussione del cedente, la possibilità di ripetere quanto rimborsato nelle mani del cessionario, ma la Cassazione anche per la mancanza di prove sugli aspetti fondamentali sopra menzionati non poteva che rigettare il ricorso della stessa. Per la Corte, nel caso il rimborso del credito fosse stato erogato completamente al cedente (anche per la quota ceduta), l’Erario solo dallo stesso potrebbe recuperarlo; ed ai sensi dell’art.1188 c.c., solo nel caso il cessionario ratifichi l’operato del debitore o ne abbia approfittato si verificherebbe l’effetto liberatorio del pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo.
Pertanto, l’eventuale obbligo del cessionario di restituire il credito, deriva necessariamente dall’aver ricevuto la somma richiesta. Ed alla stessa conclusione si giunge anche nell’ipotesi che il credito sia stato effettivamente rimborsato dall’Erario al cessionario per la parte spettante, a seguito della intervenuta cessione.
Infine, si evidenzia che il credito viene trasferito con tutti i privilegi e le garanzie personali e reali ad esso collegate e pertanto anche la polizza fideiussoria pur essendo autonoma, si trasferisce per effetto della cessione, senza necessità di consenso.
Sempre in merito al credito IVA, si è espressa anche la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.402/2019 del 9 ottobre 2019, relativamente ad un’operazione di conferimento di ramo d’azienda, senza che si verifichi l’estinzione del dante causa, stabilendo che in tale situazione, così come nelle altre trasformazioni soggettive sostanziali o operazioni straordinarie in cui vi sia la coesistenza tra dante causa ed avente causa, il credito IVA si trasferisce alla conferitaria (o alla cessionaria o alla beneficiaria della scissione parziale), purché il ramo d’azienda sia gestito tramite contabilità separata.
L’art.16, c.11, lett.a, della L.537/93 riferito alle sole scissioni, ma per prassi estendibile anche alle altre operazioni in cui vi sia continuità tra dante causa ed avente causa, prevede che quest’ultimo divenga titolare del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o di quello infrannuale maturato fino alla data di efficacia dell’operazione stessa, anche senza rispettare le formalità previste o la notifica ai sensi art.5, c.4-ter, D.L. n.70/88, potendo, quindi chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione al posto del dante causa.
Resta comunque ferma la condizione essenziale, in assenza dell’estinzione del soggetto dante causa, che il ramo d’azienda oggetto di trasferimento sia stato gestito con contabilità separata ai fini IVA, affinché sia possibile individuare ed imputare correttamente i dati contabili trasferiti all’avente causa.
Cosa non avvenuta nel caso oggetto del presente interpello; pertanto, il credito IVA potrà essere trasferito alla conferitaria solo se precedentemente chiesto a rimborso dal dante causa e nel rispetto delle altre formalità previste dal D.L. n.70/88 (attraverso la cessione del credito con atto pubblico o scrittura privata autenticata e successiva notifica all’Amministrazione Finanziaria) e dei requisiti per accedere al rimborso previsti dagli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n.633/1972.
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