La Corte di Cassazione con la Sentenza n.16675 del 24 maggio 2022 ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate non è obbligata a tener conto dell’accertamento con adesione sottoscritto con il contribuente per una determinata annualità, anche in relazione agli anni successivi oggetto di contestazione.
Ciò, secondo la Corte, innanzi tutto per il principio di autonomia dei periodi d’imposta ed in subordine per il fatto che l’accordo di adesione vincola entrambe le parti solo per l’atto sottoscritto e non per i periodi d’imposta precedenti e/o successivi, non avendo lo stesso valenza di giudicato tra le stesse.
Nella fattispecie in esame, il prezzo della cessione di una partecipazione avvenuta in un determinato anno era stato incrementato in sede di adesione, ma nonostante ciò, la Cassazione ha comunque ritenuto legittimo il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che per un’annualità successiva aveva, invece, riqualificato tale cessione in conferimento di partecipazioni.
Ed inoltre, trattandosi nel caso in oggetto di comportamenti elusivi, è stato censurato anche il motivo di ricorso addotto dal contribuente, relativo al “legittimo affidamento” a seguito dell’accordo di adesione sottoscritto e riferito all’operato dell’Amministrazione Finanziaria.
Tale Sentenza si pone, però, in netta contrapposizione con la precedente Sent. n.12372/2021, in cui la Corte aveva riconosciuto l’illegittimità della condotta dell’Agenzia delle Entrate e l’inesigibilità dei maggiori importi richiesti rispetto a quelli concordati, in una situazione analoga dove erano stati emessi diversi atti di accertamento con adesione riferiti a varie annualità d’imposta, accettati dal contribuente e regolarmente adempiuti dallo stesso, mentre per altri anni oggetto di proposta erano stati emessi, senza motivazioni ulteriori, gli avvisi di accertamento contenenti l’originaria pretesa impositiva, in quanto lesiva proprio del principio di legittimo affidamento e di buona fede e collaborazione tra l’Ufficio ed il contribuente.
Infine, stando alla Sentenza n.16675, i verbali di adesione sarebbero, pertanto, inutilizzabili in giudizio, per entrambe le parti in causa, mentre nella precedente Sent. n.6391/2022, la stessa Corte aveva stabilito che essi valgono come prova e sono soggetti al prudente apprezzamento da parte del giudice. Con la Sentenza n.29084 depositata in data 6 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che per la determinazione del reddito d’impresa, il giudicato esterno che ha riguardato un determinato anno d’imposta relativamente all’inerenza di una spesa all’attività d’impresa, è da considerarsi vincolante nel giudizio su un successivo periodo d’imposta, qualora siano rimasti invariati gli elementi di fatto rilevanti per la verifica dell’inerenza stessa.
Tale situazione si verifica, in particolare, in presenza di agevolazioni o esenzioni pluriennali o nel caso degli ammortamenti di beni strumentali, con il riconoscimento, pertanto, dell’estensione dell’effetto vincolante del giudicato ad anni precedenti e/o successivi a quello in cui si è formato.
Nel caso in esame, l’Amministrazione Finanziaria, a seguito di una verifica su più anni, aveva emesso per una singola annualità un atto impositivo, negando la deduzione di alcuni costi per operazioni di riorganizzazione aziendale, in quanto riteneva esistenti i presupposti dell’illecito penale e di conseguenza l’illegittimità della deduzione dei costi stessi.
Il giudice d’appello aveva, però confutato tale ragionamento avendo già deciso a favore del contribuente su analoghe situazioni ed anche in considerazione del fatto che in atti era presente la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero per il procedimento penale a carico degli amministratori della società.
La Cassazione, confermava la decisione in appello, rilevando che per gli avvisi di accertamento emessi per gli altri anni d’imposta sulla base delle stese motivazioni, erano state emesse già diverse sentenze passate in giudicato e riconoscendo la legittimità dell’operazione di ristrutturazione aziendale posta in essere con la cessione di un ramo d’azienda e, di conseguenza, la deducibilità dei relativi costi in assenza dell’illecito penale.
In precedenza anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sent.n.13916/2006, avevano stabilito che, in presenza di due giudizi tra le stesse parti in causa ed aventi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, qualora uno fosse stato definito con sentenza passato in giudicato relativamente alla specifica situazione giuridica o a questioni di fatto o di diritto su un punto decisivo comune ad entrambi i giudizi, nel secondo era precluso il riesame sulle stesse questioni già risolte, anche nel caso le finalità dei due giudizi fossero diverse.
L’efficacia espansiva del giudicato opera, quindi, come affermato da costante giurisprudenza della stessa Corte, nonostante il principio dell’autonomia dei periodi d’imposta riguardo alle imposte periodiche, con il solo limite dei casi relativi ad elementi di fatto che per legge hanno efficacia pluriennale o permanente, e purché tali fatti, seppur derivanti dalla stessa verifica fiscale, non siano riferibili a presupposti variabili nei diversi periodi d’imposta.
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