Operazioni Straordinarie: risposte agli interpelli n.432-469/2019 sulla Cessione d’azienda

News | pubblicato il 18-11-2019
a cura di Studio Gargani

Con la risposta all’interpello n.432 del 25 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il trasferimento di un complesso di beni materiali ed immateriali è da qualificare, sulla base degli effetti giuridici dell’atto da registrare ex art.20 DPR n.131/86, a prescindere dalla qualificazione datagli dalle parti, come cessione d’azienda (intesa come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 2555 del Codice Civile), indipendentemente dalle situazioni che hanno riguardato in precedenza i suddetti beni o i loro titolari.

La vicenda oggetto dell’interpello riguardava il trasferimento di un insieme di beni dopo l’aggiudicazione degli stessi all’asta giudiziaria a seguito di fallimento; era pertanto da valutare, ai fini della corretta tassazione, se oggetto dell’atto di cessione fosse l’azienda nel suo complesso (fuori campo IVA, ma soggetta ad imposta di registro proporzionale), oppure i singoli beni (la cui cessione è invece assoggettata ad IVA).

Anche secondo costante giurisprudenza, quando la cessione riguarda un insieme di beni strumentali e di rapporti giuridico economici, coordinati dall’imprenditore ed interdipendenti tra loro, idonei, pertanto, all’esercizio di un’impresa, va ravvisata una cessione d’azienda (o anche di un singolo ramo di essa) e non dei singoli beni che la compongono.

E nel caso in esame, in sede di aggiudicazione all’asta si faceva riferimento ad un lotto unico composto da diritti, beni materiali ed immateriali, attrezzature, arredi, beni mobili ed immobili finalizzati alla produzione e commercializzazione di prodotti per la casa.

Sulla base di tali presupposti ed evidenze, per l’Agenzia delle Entrate, pertanto, questa cessione dovrà scontare l’imposta di registro proporzionale con le aliquote proprie dei singoli beni, essendo stati indicati separatamente i valori di ognuno di essi (3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per i beni mobili e per quelli immateriali e 9{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} per i beni immobili).

L’Agenzia delle entrate ha successivamente analizzato il caso di un complesso piano di riorganizzazione aziendale, costituito dal trasferimento dell’intero patrimonio di una società a favore di un fondo di investimento immobiliare chiuso attuato attraverso due cessioni di ramo d’azienda (escluso il ramo immobiliare) a favore di due newco interamente partecipate dalla cedente, la quale poi trasferirà le partecipazioni al fondo immobiliare e da un ulteriore atto di cessione dell’immobile strumentale al fondo stesso.

Con la risposta all’interpello n.469 del 7 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate stabilisce la natura non elusiva dell’operazione posta in essere, ma solo per la natura giuridica del cessionario delle partecipazioni delle newco e dell’immobile (fondo di investimento immobiliare chiuso), il quale per legge può acquisire soltanto partecipazioni in società immobiliari ed immobili e non complessi aziendali da gestire direttamente.

E ciò anche se tale operazione poteva essere realizzata immettendo l’immobile direttamente nel ramo d’azienda di una delle newco, essendo la separazione dell’investimento immobiliare coerente con le finalità del fondo d’investimento immobiliare chiuso.

Con tale risposta, però, l’Agenzia delle Entrate conferma anche che, se il cessionario non fosse un fondo immobiliare chiuso, ma abilitato anche alla gestione dell’azienda, la cessione degli immobili separatamente dai rami d’azienda allo stesso cessionario, potrebbe dar luogo ad un risparmio indebito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali da cui deriverebbe la censura dell’abuso di diritto ex art.10-bis L. n. 212/2000, con conseguente riqualificazione ai fini fiscali delle operazioni poste in essere.

Ciò in quanto la cessione di un immobile strumentale inserito nella cessione dell’intera azienda o di un ramo di essa è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale (9{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} del valore dell’intera azienda o se il valore dei singoli beni che la compongono è indicato separatamente, 3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} sui beni mobili e 9{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} sugli immobili) con le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 50 euro ciascuna; mentre la cessione con atto separato di un immobile strumentale sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro (sia in caso di imponibilità che di esenzione iva) e l’imposta ipotecaria al 3{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876} e catastale all’1{c6f1e3cbbf388f39af87624e7ab33d42cc5a4ced45b8f171171c043a5d28b876}, determinando quindi un evidente risparmio d’imposta.

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