Contenzioso in materia di Avvisi di Accertamento

News | pubblicato il 4-11-2019
a cura di Studio Gargani

La Corte di Cassazione con la Sent. n.17970 del 4 luglio 2019 si è occupata di una controversia riguardante la validità della notifica di un avviso di accertamento, quindi in materia di Contenzioso in materia di Avvisi di Accertamento.

Il messo notificatore dopo aver tentato la notifica dell’atto ed aver riscontrato l’irreperibilità temporanea del contribuente, aveva seguito l’iter previsto dall’articolo 140 c.p.c. , ma l’agente postale che doveva spedire la raccomandata informativa aveva in modo errato apposto la dicitura “sconosciuto” sull’avviso di ricevimento della stessa, in mancanza di variazione di residenza del destinatario.

L’articolo sopra richiamato prevede che quando si conosce la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma vi è la sua irreperibilità temporanea (o relativa), affinché la notifica abbia effetto, è necessario seguire un preciso rito, ovvero depositare l’atto alla casa comunale, affiggere l’avviso del deposito sulla porta dell’abitazione del destinatario o dell’ufficio dell’azienda ed in ultimo dargliene notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Ebbene, nel caso in esame in merito al Contenzioso in materia di Avvisi di Accertamento, per la Corte è nulla le notifica del suddetto avviso di accertamento, non essendosi correttamente perfezionato il relativo procedimento notificatorio, dato che la raccomandata informativa ex art.140 c.p.c., non è stata recapitata all’indirizzo di destinazione del contribuente con la motivazione “sconosciuto”, mentre era dimostrato che il messo che aveva provato in precedenza a notificare l’avviso di accertamento aveva constatato la sola assenza temporanea del contribuente e pertanto la relativa reperibilità dello stesso in quel luogo.

Con ciò ribadendo quanto affermato già da costante giurisprudenza, per cui non basta la sola spedizione della raccomandata, ma è necessaria l’effettiva ricezione della stessa.

Con la successiva Sent. n.23854 depositata in data 25 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso di accertamento emesso senza rispettare il principio del contraddittorio preventivo (che per legge dovrebbe essere causa di nullità), rimane comunque valido, qualora non si riscontri la violazione del diritto di difesa del contribuente. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto elusiva ai sensi del vecchio art. 37-bis DPR n.600/1973 (ora sostituito dall’art. 10-bis della L.n.212/2000) la concessione in locazione di un immobile tra due società appartenenti allo stesso gruppo, giudicando, pertanto, indeducibili i relativi canoni e provvedendo ad emettere l’avviso di accertamento senza la richiesta di chiarimenti preventiva, prescritta a pena di nullità.

Secondo la Cassazione, però, non risultava pregiudicato il diritto di difesa del contribuente in quanto era comunque stato consegnato al termine della verifica il relativo Processo Verbale di Constatazione al quale avevano fatto seguito le osservazioni della parte.

Con tale motivazione, la Corte sembra voler sanare la nullità degli accertamenti antielusivi non preceduti dal contraddittorio preventivo, secondo una tesi più “sostanzialista” che mira a verificare caso per caso l’effettiva lesione del diritto di difesa, ponendosi in contrasto con le ultime pronunce che, all’opposto, consideravano tale violazione procedimentale di assoluta gravità tanto da comportare la nullità dell’atto indipendentemente dalla “prova di resistenza” relativa alla violazione del diritto di difesa fornita da parte del contribuente (da ultimo Sent. Cassazione n.701/2019).

Infine, la Sent. Cassazione n.26987 depositata il 22 ottobre 2019, sulla scia di precedenti sentenze analoghe, ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo puro mediante presunzioni “semplicissime” (che non possiedono i requisiti della gravità,precisione e concordanza), se fondato sulle notizie e sui dati ottenuti nei modi di legge; nello specifico attraverso i dati comunicati da parte di una famosa piattaforma di commercio elettronico ed in assenza della tenuta delle scritture contabili obbligatorie da parte della società accertata.

Ricorrendo tale fattispecie, pertanto, in materia di Contenzioso in materia di Avvisi di Accertamento per la Corte è corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che ha proceduto all’accertamento induttivo puro ex art. 39,c.2, DPR n.600/1973, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, ribaltando la decisione della Commissione Tributaria Regionale, per la quale, invece, doveva essere l’Ufficio a comprovare le effettive vendite ed i ricavi della società.

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